Il Tribunale del lavoro di Cagliari ha dato ragione a un dipendente pubblico che si era visto sospendere parte della propria retribuzione dopo il trasferimento da un ministero a un altro. Con la sentenza n. 516 del 12 marzo 2026, il giudice del lavoro Giuseppe Carta ha stabilito che il lavoratore ha diritto a continuare a percepire l’assegno “ad personam” maturato in precedenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ripristinare il pagamento e a restituire le somme trattenute.
Il caso riguarda Franco Raimondi, residente a Quartu Sant’Elena ed ex caporal maggiore capo scelto delle Forze armate. Dopo essere stato dichiarato non idoneo al servizio militare, nel 2012 era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. In quella fase gli era stato riconosciuto un assegno compensativo “ad personam”, previsto dalla normativa che tutela il personale militare che passa all’impiego civile quando il nuovo trattamento economico risulta inferiore a quello precedente.
Nel 2018 Raimondi aveva poi partecipato a una procedura di mobilità volontaria ed era stato assunto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il profilo di assistente amministrativo. Con il passaggio alla nuova amministrazione, tuttavia, l’assegno compensativo era stato prima messo in discussione e successivamente sospeso, con l’avvio anche di un recupero delle somme già erogate.
Il lavoratore ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale di Cagliari, assistito dallo Studio Legale Desogus, sostenendo il proprio diritto a mantenere l’integrazione stipendiale per evitare una riduzione del trattamento economico complessivo.
Nel corso del giudizio sono stati chiamati in causa sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo ha però eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando che la Ragioneria territoriale dello Stato aveva agito soltanto come esecutrice delle decisioni dell’amministrazione competente. Il Tribunale ha accolto questa eccezione, escludendo il MEF dalla responsabilità diretta nel caso.
Nel merito, però, la decisione è stata favorevole al lavoratore. Il giudice ha richiamato i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di mobilità nel pubblico impiego, secondo i quali il trasferimento tra amministrazioni non può comportare una riduzione del trattamento economico complessivo maturato dal dipendente. In questi casi, la differenza deve essere garantita proprio attraverso un assegno “ad personam”, destinato a essere riassorbito solo con futuri aumenti stipendiali.
Alla luce di questo principio, il tribunale ha dichiarato il diritto di Raimondi a percepire l’assegno anche presso il Ministero dell’Istruzione, nella stessa misura goduta in precedenza presso il Ministero della Difesa. L’amministrazione è stata quindi condannata a corrispondere l’assegno con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e a restituire tutte le somme indebitamente trattenute dallo stipendio.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della novità della questione e dei contrasti interpretativi esistenti in materia.
La sentenza rappresenta un precedente significativo per i dipendenti pubblici che si trovano in situazioni analoghe, confermando che la mobilità volontaria tra amministrazioni non può tradursi in una penalizzazione economica per il lavoratore.










