Titoli, gli attestati e i diplomi che certificano ed abilitano realmente l’insegnamento all’interno delle palestre. Anche Cagliari non si sottrae al fenomeno degli improvvisati: “Troppo spesso – afferma Patrizio Loi, Allenatore e Istruttore della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e tecnico CONI-SNaQ 1° livello – Personal Trainer MSP – si propongono corsi con istruttori di presunte federazioni, che in qualche weekend promettono di formare una persona.
LA LEGGE. Nelle palestre (ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche) gli istruttori che lavorano – dice Loi – devono essere qualificati e certificati in modo obbligatorio, questo per evitare problemi di natura fiscale e legale”. Per le leggi vigenti nel nostro Paese, per il riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi di istruttori, allenatori, maestri, tecnici, etc. , gli unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:
1. Facoltà di scienze motorie o ISEF
2. Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Associate (DSA) riconosciute dal C.O.N.I. , questi titoli sono riconosciuti e valgono sempre
3. Enti di Promozione Sportivo (EPS), questi titoli hanno valore unicamente all’interno dell’ente
NORME E BREVETTI. Sia a livello europeo con il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), che a livello Italia con il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), le qualifiche dei tecnici di qualunque settore sono state uniformate attraverso lo SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche). Tale protocollo prevede che ogni diploma che abilita all’insegnamento è rilasciato direttamente dal C.O.N.I. attraverso le FSN, le DSA. I titoli rilasciati dalle FSN e dalle DSA, hanno valore in ogni ambito e sono sempre riconosciuti. Per quanto riguarda i titoli acquisiti attraverso gli EPS, gli stessi hanno valore solo all’interno di una palestra affiliata allo stesso ente. I titoli non rilasciati dai soggetti sopraindicati, non hanno validità legale e fiscale per l’espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro/tecnico. Sulla base della norma, si evidenzia che sotto il profilo assicurativo la Compagnia di Assicurazione non riconosce la risarcibilità di un eventuale danno e/o sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore. Questo significa che la responsabilità del danno e/o sinistro sarà a carico dell’istruttore non abilitato e del presidente dell’ASD, sia in sede civile che penale.
Quindi, quando un brevetto è legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?
“La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art. 8, 3° comma – evidenzia Patrizio Loi – sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti”.
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non in modo indiretto. Pertanto si ribadisce che un gruppo sportivo (erroneamente chiamato federazione) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà NESSUNA GARANZIA IN AMBITO LEGALE E FISCALE.
L’ESEMPIO. Il sig. Boi (nome di fantasia) apre una palestra (ASD) e si affilia all’ente di promozione sportiva MSP per quanto concerne la copertura assicurativa. Tutti i tecnici che esercitano all’interno della palestra con diplomi rilasciati direttamente dall’MSP, in caso di contenzioso in tribunale e/o fiscale, sono tutelati. Questo perché il titolo rilasciato dall’MSP viene utilizzato per esercitare nella palestra che ha copertura assicurativa dello stesso ente che ha rilasciato il titolo. Tutti i tecnici che esercitano all’interno della palestra con diplomi rilasciati dalle FSN e dalle DSA, in caso di contenzioso in tribunale e/o fiscale, sono sempre tutelati. I titoli acquisiti tramite i percorsi formativi all’interno delle FSN e DSA, sono validi in Italia e a livello europeo. Tutti i titoli acquisiti, ad esempio da un corso organizzato dalla palestra e/o da un gruppo sportivo all’interno della palestra (pur essendo affiliata ad un EPS), non sono mai validi dal punto di vista legale. Si ricorda anche che i tecnici che hanno regolarmente conseguito i titoli tramite il C.O.N.I., devono aggiornarsi obbligatoriamente. Nel caso in cui, mancassero gli aggiornamenti obbligatori, i titoli saranno sospesi e non validi.
GLI INGANNI. “Non fatevi ingannare dai facili attestati – avverte Patrizio Loi – per imparare una disciplina, serve tempo. Ma soprattutto, rivolgetevi sempre a tecnici e preparatori qualificati. In Italia il rischio di prendere una cantonata è veramente elevato: quindi, prima di pagare, rivolgetevi all’ufficio CONI competente nella vostra città per chiedere informazioni sulla ASD/FEDERAZIONE XXXXXXX che vi propone un corso di formazione certificato CONI. Nessuno può vietarvi di spendere i vostri soldi come meglio credete: ma è chiaro che rischiate di pagare un corso che di fatto vi darà un pezzo di carta inutile per poter insegnare. Occhio alle fregature”.













