Villasimius, via la sbarra da Cava Usai: il Tar boccia il Comune e accoglie la richiesta dei camperisti. Anche il divieto di sosta notturno è stato impostosto di annullare e l’ente locale dovrà rimborsare 650 euro l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Campeggiatori in festa: “Sarebbe bello impugnare tutte le ordinanze che i sindaci di vari comuni della Sardegna(e non sono pochi)impongono senza averne autorità, solo per fare cassa”.
Il popolo delle case mobili che amano viaggiare a bordo dei camper e sostare innanzi a paesaggi mozzafiato per poi ripartire verso altre mete vince una causa che andava avanti da tempo e che non permetteva di accedere a Cava Usai: “In forza della sentenza del T.A.R. il Comune è obbligato a rimuovere la sbarra e il divieto di sosta notturno in quanto adottati dalla giunta che, in materia, è priva di competenza.
Con sentenza del 6 febbraio 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha annullato la delibera di giunta del Comune di Villasimius che disponeva l’installazione di una sbarra e del divieto di transito in orario 21.00-08.00 sulla strada di accesso alla località Cava Usai, una zona costiera di Villasimius, raggiungibile da apposita strada sistemata per il transito dei veicoli e con ampie aree adibite al parcheggio” spiega l’associazione.
“La storia dei provvedimenti illegittimi diretti a impedire la circolazione stradale alle autocaravan nel Comune di Villasimius parte dal 3 luglio 2004 e si protrae fino al 6 febbraio 2026 nonostante la Legge 336/1991, il Nuovo Codice della Strada del 1992, gli interventi dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle decine di sentenze dei TAR a livello nazione, delle direttive interministeriali, delle sentenze in ogni ordine e grado.
Tutto perché in Italia ci sono 7.896 Comuni dove i sindaci sono eletti con una manciata di voti ma possono legiferare senza controllo con vasti territori: esempio a Villasimius il sindaco in carica è stato eletto solo con 1.189 voti e comanda in 58,2 km² e sui cittadini italiani che lo percorrono per studio, lavoro e turismo.
Già con l’ordinanza n. 14 del 03.07.2004 il Comune di Villasimius, nel prevedere il divieto di campeggio, istituiva anche un divieto di sosta in orario 22.00 – 8.00 alle autocaravan su tutto il territorio, compresa la località Cava Usai.
Rilevata l’erronea promiscuità tra l’introdotto divieto di campeggio e quello afferente alla circolazione stradale, con istanza dell’11.06.2016 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune a revocare l’ordinanza n. 14/2004 nella parte in cui vietava la sosta notturna”.
Il Comune di Villasimius non dava seguito all’istanza dell’Associazione rimanendo inerte, finanche a seguito dell’intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che con nota prot. n. 806 del 06.02.2018 censurava il divieto introdotto e invitava a rimuovere i segnali.
Solo a seguito di apposita diffida avanzata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune, con ordinanza n. 16 del 10.05.2018 revocava il divieto di sosta notturno.
Pur a seguito di tale intervento in autotutela, il Comune di Villasimius non solo manteneva ancora installati i segnali ma, con deliberazione di Giunta n. 58 del 23.05.2024 reintroduceva il divieto di transito in orario 21.00 – 8.00 sulla strada di accesso alla località Cava Usai provvedendo anche all’installazione di apposita sbarra.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti difesa dall’Avv. Marcello Viganò non arretra e impugna così la delibera di Giunta n. 58/2024 dinanzi al T.A.R. Sardegna.
“Nel ricorso venivano sollevate le censure di incompetenza, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione del codice della strada, violazione della Legge Regionale Sardegna n. 16/2017 nonché l’eccesso di potere sotto le figure sintomatiche dello sviamento di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, inosservanza di direttive, illogicità, sproporzionalità e irragionevolezza.
Il Comune di Villasimius si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendo.
Nel corso del processo le parti depositavano documenti, memorie e repliche”.
La sentenza non lascia dubbi: “Il T.A.R. Sardegna, dopo aver disatteso l’eccezione preliminare sollevata dal Comune e confermato la tempestività dell’impugnativa, ha accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza con assorbimento delle altre censure.
Evidenzia il T.A.R. che “l’organo collegiale ha travalicato l’ambito delle proprie attribuzioni, incidendo su un ambito che, per natura e contenuto, rientra nella sfera dei provvedimenti gestionali ovvero delle ordinanze adottabili dagli organi cui l’ordinamento attribuisce la regolazione puntuale della circolazione””.










