Con riferimento agli articoli comparsi negli ultimi giorni su diverse testate, l’Amministrazione comunale intende precisare che l’orario che limita le emissioni sonore nei locali non è fissato per le 22. Tale orario, in base alla normativa nazionale segna infatti solo il ‘confine’ tra diurno (6-22) e notturno (22-6), durante il quale si può comunque mettere musica, nel rispetto dei decibel previsti per le varie zone cittadine.
Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Quartu, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 03.04.2011, fa riferimento in diversi articoli al D.P.C.M. 14/11/97, che delinea appunto i valori limite delle sorgenti sonore. In merito è opportuno precisare che secondo l’ordinamento italiano le leggi statali sono di rango superiore rispetto a quelle regionali e a regolamenti e statuti comunali, per cui questi ultimi si devono assolutamente adeguare alle norme nazionali.
L’allegato al D.P.C.M. 14/11/97 indica sia gli orari (diurno e notturno) che i decibel consentiti, precisando anche i limiti da rispettare in base alle zone della città, suddivisa tenendo conto della destinazione d’uso del territorio. È chiara ed evidente la distinzione tra aree particolarmente protette, aree prevalentemente residenziali, aree di tipo misto, aree di intensa attività umana, aree prevalentemente industriali, aree esclusivamente industriali. Le 22 pertanto sono soltanto l’orario spartiacque tra il diurno e notturno, ma non rappresentano assolutamente un’imposizione dello stop alla musica.
Tali valori sono infatti ripresi anche nel regolamento comunale, all’art. 10, dove si può constatare l’esatta uniformità dei parametri a quanto indicato nell’allegato al D.P.C.M. 14/11/97 per quanto concerne i valori limite assoluti di immissione, con la consueta suddivisione tra diurno e notturno.
Agli articoli 22-23-24-25 del Piano di Classificazione Acustica, inoltre, si regolamenta la possibilità di avere delle autorizzazioni in deroga. Anche in questo caso, però, si fa riferimento ai decibel, senza ulteriori precisazioni per quanto riguarda gli orari. Il testo precisa infatti che possono svolgersi, per un massimo di 15 giorni all’anno, manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico nelle quali vengono oltrepassati i limiti previsti dalla classificazione acustica. La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le opportune informazioni tecniche; l’ufficio comunale competente entro 20 gg dalla richiesta di autorizzazione, dopo aver verificato il rispetto di tutte le normative comunali e previo parere favorevole dell’ARPAS, rilascia il proprio nullaosta, che potrà comunque essere concesso con prescrizioni su livelli massimi consentiti, ed eventualmente orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo. L’impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall’ufficio competente o la non compatibilità dell’attività richiesta con l’area in cui si va ad insediare potrebbero ovviamente essere causa di diniego.
Pertanto la revoca delle ordinanze non inficia il lavoro dei concessionari demaniali, che potranno continuare a offrire ai propri clienti l’intrattenimento musicale, sempre nel rispetto delle normative in essere. In merito, oltre ai già citati Piano di Classificazione Acustica comunale e D.P.C.M. 14/11/97, si richiamano la legge Quadro 447/95 e la delibera della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008.












