Lo “smart working” o lavoro agile sta prendendo piede anche in Italia, presto la pubblica amministrazione e le grosse aziende cominceranno ad applicarlo. Si tratta di una versione più evoluta del tradizionale telelavoro, il classico lavoro da casa. Un disegno di legge si ripropone di fornire una cornice normativa per questa nuova tipologia di lavoro in riferimento a diritti, doveri, infortuni e retribuzione, affinché possano essere sfruttate a pieno le potenzialità dello “smart working” legate agli incrementi di produttività. Il ddl è composto da 9 articoli che prendono in esame diversi aspetti legati al “lavoro agile”, definito come la prestazione effettuata da lavoratori dipendenti fuori dai locali aziendali. Il requisito principale del lavoro da casa è la volontarietà. Esso dovrà essere quindi concordato tra l’azienda e il lavoratore secondo i seguenti punti: potrà essere svolto a tempo determinato o indeterminato e potrà riguardare anche un solo giorno alla settimana; il lavoratore deve essere retribuito in misura non inferiore a quello svolto in ufficio; gli infortuni dovranno essere coperti dall’Inail; infine, sono riconosciuti al lavoratore gli stessi incentivi di carattere fiscale e contributivo (ad esempio i premi) legati alla contrattazione di secondo livello. La prestazione di “lavoro agile” si svolge con le seguenti modalità: solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Inoltre, spetta al datore di lavoro adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, il quale deve custodire con diligenza le apparecchiature eventualmente messe a disposizione dall’azienda. Il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Il contratto dei lavoratori di “smart working” potrà essere a termine o a tempo determinato. In questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. Ma in presenza di un giustificato motivo entrambi i contraenti potranno procedere al recesso anticipato.













