Stop alla caccia: Tar salva lepri e pernici sarde

Il Tribunale amministrativo dà ragione agli ecologisti. Mancano i monitoraggi faunistici. Annullate le giornate di caccia a lepri e pernici sarde da molti considerate ormai in via di estinzione


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Salve lepri e pernici sarde. Il Tar Sardegna ieri, ha accolto definitivamente il ricorso presentato dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, (avvocato Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari), contro il decreto dell’assessore alla Difesa ambiente del 21 luglio 2017 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2017-2018, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda.

Il provvedimento annullato prevedeva per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71 mila 974 Lepri sarde e 143 mila 948 Pernici sarde per i 35 mila 987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna.

“La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda”, spiega Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento giuridico, “era stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano”.

Molto chiaro il Tar nella sentenza: “il nucleo essenziale e fondamentale della controversia è costituito dalla mancanza di adeguati ed appropriati ‘monitoraggi faunistici’, a monte della decisione di includere anche queste due specie sensibili (lepre e pernice sarda) nel Calendario 2017/2018. Studi e rilevazioni che, coinvolgendo scelte inerenti specie particolarmente protette, costituiscono il necessario presupposto squisitamente scientifico per poter ammettere la previsione di cacciabilità.  Gli accertamenti/monitoraggi, necessariamente preventivi, che costituiscono adempimenti comunque necessari in via ordinaria, e che, ancor più, lo sono in riferimento ad un’annata (2017) caratterizzata da gravi fenomeni che hanno influito pesantemente a livello ambientale (come quelli accertati di siccità ed incendi, ritenuti da ISPRA fattori rilevanti in termini di causa/effetto, con riduzione degli esemplari e con difficoltà riproduttive).   Dunque elementi che hanno prodotto evidenti ripercussioni sul territorio, producendo effetti a livello di difficile sopravvivenza della fauna selvatica”.

L’attività istruttoria svolta dalla Regione autonoma della Sardegna è risultata estremamente carente: “La decisione in sede di Calendario 2017/18, benchè restrittiva (2 giornate), è stata assunta nonostante mancassero i (necessari) monitoraggi, con acquisizione dei dati presupposti, che costituivano elementi <imprescindibili> per poter assumere la valutazione di ammissibilità, con, determinazione, qualora ritenuta compatibile, del ‘congruo’ e ridotto prelievo. In assenza di specifici censimenti , per tali specie, l’autorizzazione alla caccia delle due tipologie “sensibili” (lepre e pernice sarda), riconosciute in diminuzione, ancorchè compiuta con modalità limitate, risulta priva della adeguata e necessaria istruttoria richiesta. Con affievolimento della tutela ambientale-faunistica e rafforzamento delle facoltà concesse ai cacciatori. Inoltre la decisione assunta in sede di Calendario venatorio, si pone anche in contrasto con il prevalente e generale <principio di precauzione>, che deve applicarsi in materia tutela ambientale, per disposizioni nazionali ed ancor prima comunitarie”.

La conclusione non può che essere questa: “In definitiva l’ammissione, in sede di Calendario, di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’ 1 ottobre 2017), si pone quindi in contrasto con la posizione assunta dall’organo tecnico (ISPRA). Dunque, nell’attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, andava privilegiata, per queste due tipologie, la tesi della sospensione (con divieto temporaneo di prelievo) della caccia, in applicazione diretta del parere ISPRA e del principio di precauzione, esplicativo delladoverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale, compresa la sfera venatoria”.

Il principio giurisprudenziale è netto e chiaro: in assenza di puntuali dati scientifici relativi ai monitoraggi faunistici, non può essere consentita la caccia anche a specie faunistiche astrattamente cacciabili (come la Lepre sarda e la Pernice sarda).

Il T.A.R. Sardegna ha anche disposto la condanna di Regione autonoma della Sardegna e Associazioni venatorie intervenienti (Libera Associazione Sarda della Caccia, Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia Pesca Ambiente) al pagamento delle spese legali (3 mila euro) in favore del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

“Un’ultima considerazione”, conclude Deliperi, “la Giunta Pigliaru – e in particolare l’Assessore della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano – ha avuto un’occasione d’oro, servita su un piatto d’argento, per fare bella figura senza fatica: bastava sospendere la caccia a Lepri e Pernici sulla base della criticissima situazione ambientale.  Eppure l’Assessore Spano non ha nemmeno degnato di risposta la documentata richiesta. Ora il T.A.R. Sardegna spiega un po’ a costoro com’è fatto il mondo”.


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