Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp
Gli spostamenti individuali dei soggetti adulti, sia a piedi che in auto o altro mezzo di locomozione, sono consentiti anche con la presenza di figli minori, rimanendo a carico del genitore l’obbligo di far rispettare al minore la distanza dagli estranei. Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all’art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall’art. 3 del suddetto Decreto;
È consentito lo spostamento dalle abitazioni di proprietari, locatari o usufruttuari di poderi, orti, vigneti e colture ortofrutticole in genere per la conduzione hobbistica dei suddetti terreni. Il terreno dovrà trovarsi nella disponibilità del proprietario o conduttore che potrà raggiungere la campagna con l’intero nucleo familiare, anche a bordo dello stesso veicolo, e ciò allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all’area aperta da parte di bambini e di adulti. Si dovrà assicurare la cura e la pulizia dei terreni, e in particolare lo sfalcio delle erbacce prima dell’inizio della stagione ad elevato rischio incendi e potrà svolgersi inoltre attività motoria e/o sportiva. Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà, anche, di ridurre i rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che fanno parte di nuclei familiari diversi; rimane pertanto vietato organizzare incontri e radunarsi con persone estranee al nucleo familiare.
È inoltre consentito spostarsi tra componenti di uno stesso nucleo familiare, anche al di fuori dei confini del comune di residenza, per raggiungere seconde case di proprietà o in affitto, al fine di poter procedere al migliore mantenimento e cura del bene come pure per la cura e la manutenzione di imbarcazioni o aeromobili.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o multiple ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di assoluta necessità;
In tutti i locali, servizi e attività aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli operatori e addetti, nonché degli utenti, clienti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, è fatto obbligo di usare protezioni del naso e della bocca nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Ai fini di cui sopra, possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, resta comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
È consentito l’accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici ed ai cimiteri. L’accesso è condizionato al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al primo punto della presente ordinanza con particolare riguardo alla necessità di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ad eccezione di accompagnatori di minori o di soggetti non autosufficienti; le aree attrezzate per il gioco dei bambini non possono essere utilizzate, ma i minori possono accedere ai parchi, giardini e cimiteri accompagnati dai genitori o altri soggetti responsabili che rispondono del rispetto anche da parte del minore della distanza interpersonale con gli estranei. Gli accessi alle suddette aree, comprese quelle prive di recinzioni, saranno controllati costantemente allo scopo di prevenire criticità.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto in luogo pubblico a piedi e in bicicletta, o in strutture attrezzate quali i centri sportivi, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; nei centri sportivi dovrà assicurarsi il contenimento delle presenze e dovranno restare chiusi tutti gli ambienti comuni, quali spogliatoi, bagni, docce e ambienti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, data la effettiva impossibilità di poter garantire la costante sanificazione di detti locali dopo ogni singolo accesso.
Per gli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali e non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, ma dovranno restare chiusi tutti gli ambienti comuni, quali spogliatoi, bagni, docce e ambienti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, comprese feste anche nelle abitazioni private. È sospesa ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli ricreativi, centri sociali e culturali; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sono consentite le celebrazioni religiose sulla base delle disposizioni decise da sua Eccellenza l’Arcivescovo della Diocesi Turritana e comunque nel rispetto delle disposizioni generali di prevenzione della diffusione del contagio: uso di protezioni del naso e della bocca e rispetto del distanziamento personale
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
È vietato l’accesso di parenti e visitatori a residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Singole eccezioni potranno essere disposte dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e delle altre tipologie commerciali individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. In particolare oltre alla già consentita apertura di cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per bambini viene introdotta la riapertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 2, ed in particolare devono essere messi a disposizione dei clienti guanti “usa e getta” nelle attività di prelievo diretto dai banconi di alimenti e bevande oltre che di distributori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani all’ingresso dei locali ed in prossimità delle casse.
Sono chiusi i mercati all’aperto; è fatta eccezione per i mercati giornalieri in cui la clientela è distribuita nell’arco della settimana. L’attività dei mercati giornalieri è condizionata al rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie: dall’uso delle mascherine alla disponibilità di guanti “usa e getta” nelle attività di prelievo diretto dai banconi di alimenti e bevande, dall’obbligo di distanziamento interpersonale non inferiore a un metro e al divieto di assembramento; resta sospesa l’attività dei mercati rionali settimanali.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, si conferma la possibilità di servizio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché quella con asporto diretto da parte dei clienti, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione delle: lavanderie, tintorie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, servizi di pompe funebri e attività connesse.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi della presente ordinanza sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-1 SARS-Cov-2 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui agli allegati 7 e 8 dello stesso DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nel settore del trasporto pubblico e della logistica è fatto obbligo di conformarsi al protocollo e alle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM 26 aprile 2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica” e all’allegato 9 dello stesso DPCM: “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 10 maggio 2020.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso riferimento al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati e all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.
Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it
Ai sensi dell’art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Consulta l’ordinanza qui: ordinanza 4 maggio