Niente parenti in consiglio regionale. Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, il divieto di reclutare parenti fino al quarto grado resta in vigore. A trarre in inganno e provocare il pasticcio comunicativo, è stata la stessa legge che prima abolisce la norma e poi la ripristina in un altro comma per estenderla non solo ai “comandati” ma anche ai dipendenti regionali a temp determinato. Un equivoco che ha generato un corto circuito comunicativo, tanto che la notizia è stata pubblicata da agenzie e siti di informazione online anche nazionali.
Ecco dunque la nota del consiglio regionale in cui Comandini chiarisce come stanno le cose, spiegando che in effetti il divieto è stato abolito in un comma per essere poi ripristinato in un altro, il tutto per garantire maggiore chiarezza alla normativa.
“Il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini precisa che nella Legge approvata dal Consiglio regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari”, non è stata eliminata la previsione per cui il personale che opera presso i gruppi consiliari, sia nelle forme del comando che con contratto a tempo determinato, non possa essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado. Il divieto resta. La soppressione, prevista dalla lettera b del comma 7 dell’articolo 2 della legge appena approvata dall’Assemblea, è scaturita da un’esigenza di maggiore chiarezza normativa. La disposizione soppressa era, infatti, prevista in due commi diversi dello stesso articolo. Il divieto è ora contenuto unicamente nel comma 7 quinquies dell’articolo 9 della Legge regionale n. 2 del 2014, così come modificata dall’articolo 2, comma 8 della nuova legge, per cui sia i dipendenti in comando che quelli assunti a tempo determinato non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado”.










