Chi insulta un professore a scuola compie un reato: oltraggio ad un pubblico ufficiale. Questo, tra l’altro, è quanto è emerso da una sentenza emessa dalla Cassazione nel corso di un processo a carico di una signora toscana, accusata di ingiuria nei confronti di una docente della scuola media, prof di sua figlia. La donna, come ricostruisce la sentenza 15367, era stata ‘graziata’ dal Giudice di pace, ma il procuratore generale di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione, spostando la questione dall’ingiuria all’oltraggio a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la decisione del Giudice di pace. Gli atti sono stati poi trasmessi alla Procura di Livorno che ha così sentenziato: “Sussistono tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, caratterizzato dalla offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale che deve avvenire alla presenza di più persone, essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico e avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Il reato di oltraggio, abrogato nel 2005, è stato reinserito nell’ordinamento nel 2009.
Tra l’altro, come spiega la Cassazione: “a qualificare il reato non è la mera lesione in se dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica”. Nella sentenza si continua a leggere che “il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento”. Nel caso in esame, concludono i giudici: “tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone. Inoltre, l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”. A fronte di questa sentenza, prima di insultare un insegnante per difendere i propri figli, è preferibile mantenere il controllo dei propri nervi.
(Fonte: oggiscuola.it)












