“La Procura smentisce Maninchedda: i ponti di Poggio dei Pini sono regolari”

A Capoterra il consigliere Franco Magi diffonde la notizia: “Ecco come la Procura ha respinto al mittente il maldestro tentativo di intimidazione sulla situazione dei ponti di Poggio”


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di Franco Magi

Il duplice esposto a firma dell’ex assessore regionale dei lavori pubblici On.le Paolo Maninchedda (che ha originato il procedimento penale n. 2663/2017/44) è stato archiviato in data 27 gennaio 2018 dal GIP di Cagliari dott.ssa Lidia Perra (provvedimento n. 294/18), su conforme proposta del Pubblico Ministero dott. Marco Cocco. Sono infatti risultate prive di fondamento le affermazioni contenute nella nota di prot. 1259 del 16.09.2016 a firma dell’ex Assessore regionale dei lavori pubblici, che per motivi a noi sconosciuti affermava che “… i ponti sul Rio San Gerolamo lungo le strade n. 51 (in coda del lago) e n. 52 (presso l’ex Hydrocontrol), in località Poggio dei Pini nel Comune di Capoterra, risultano a suo tempo realizzati senza l’autorizzazione prescritta dal R.D. 523/1904”. A questa conclusione è giunto il competente organo di polizia giudiziaria, che su delega del P.M. dott. Marco Cocco ha svolto le relative indagini penali. Sconcerta vivamente la lettura delle motivazioni per le quali il procedimento penale è stato archiviato: •ponte sulla strada n. 51 (in coda al lago) – estratto della annotazione di P.G.: •appare logico ritenere che il ponticello lungo la strada 51 di Poggio dei Pini, ubicato immediatamente a monte del lago grande (…) può essere ritenuto assolutamente “regolare” da un punto di vista giuridico/amministrativo/autorizzativo (pag. 5); •l’opera in questione (…) è stata dichiarata di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza – D.P.R.G. n. 108/5Str del 8.07.1971 (decreto di chiusura della concessione), nel quale sono opportunamente richiamati tutti i precedenti Decreti; •come previsto dalla L.R. 26/62 l’Ispettorato Compartimentale per l’Agricoltura di Cagliari si rivolse all’Ufficio del Genio Civile di Nuoro, al fine di richiedere il collaudo finale delle opere eseguite; •nel medesimo D.P.R.G. n. 108/5Str del 8.07.1971 (decreto di chiusura della concessione) si legge chiaramente il seguente passo di interesse “visto il certificato di collaudo emesso in data 24.02.1971, con il quale l’Ing. Collaudatore certifica la regolare esecuzione dei lavori; •tutta l’opera, attinente alla realizzazione della “Strada vicinale Pauliara-Santa Barbara”, comprese le opere idrauliche annesse, fu oggetto e superò il collaudo a cura di un funzionario del Genio Civile Statale, tale Ing. Sellitti Francesco, mediante emissione di certificato di collaudo in data 24.02.1971. •ponte sulla strada 52 (pressi Hydrocontrol) – estratto della annotazione di P.G.: •in conclusione, dalla verifica e dalla lettura dei documenti acquisiti presso il Comune di Capoterra si evince senza ombra di dubbio che il ponticello realizzato sul Rio San Gerolamo, loc. “Genna e Murdegu” pressi Hydrocontrol, non solo è stato realizzato legittimamente con il preventivo rilascio di formale autorizzazione idraulica, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, ma è stato addirittura collaudato (da un punto di vista idraulico e non statico), dall’ingegnere collaudatore nella persona di Alessandro Casu con verbale in data 27.2.1990. CONCLUSIONI – estratto annotazione di P.G. in estrema sintesi, quanto riportato e dichiarato nella nota prot. n. 1259 del 16.09.2016, a cura del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna, Assessore dei lavori pubblici Paolo Maninchedda (che ha dato avvio alla delega di indagini per cui si procede), di seguito trascritta integralmente riguardo al solo passo di interesse <<… dagli accertamenti effettuati dal Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari (S.T.O.I.C.A.) risulta che i ponti sul Rio San Gerolamo lungo le strade n. 51 (in coda al lago) e n. 52 (presso l’ex Hydrocontrol), in località Poggio dei Pini nel Comune di Capoterra, risultano a suo tempo realizzati senza l’autorizzazione prescritta dal R.D. 523/1904…>> non risulta veritiero (…). Noi non possiamo non stigmatizzare e deplorare il comportamento profondamente scorretto ed irresponsabile dell’ex Assessore Maninchedda, che è giunto finanche a dichiarare pubblicamente ed in atti il falso, forse per tentare di intimorire cittadini ed istituzioni locali, e conseguentemente colare gli oltre 7 milioni di euro di cemento armato precompresso del “capolavoro” della Metassociati Srl di Macomer in una zona sottoposta ad un duplice vincolo di tutela paesaggistica, in coda ad un meraviglioso lago. Analogo e maldestro tentativo di intimidazione è stato fatto anche dall’allora direttore del servizio SOI dell’Assessorato regionale dei LL. PP. Ing. Alberto Piras, laddove – in un “finta” relazione che ha dovuto coartatamente sconfessare – ma che aveva divulgato negli uffici comunali – affermava “non si può non rilevare che un impedimento formale e sostanziale alla realizzazione dell’opera in argomento, che per sua natura è volta ad eliminare un grave pericolo per la popolazione (…..) potrebbe configurare un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 450 c.p. che recita: “chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo”. In tale circostanza era stato fatto sommessamente notare che, posto che il nostro sistema giuridico si caratterizza per l’esercizio della obbligatorietà dell’azione penale, o l’estensore della relazione (se convinto davvero di quanto affermava) ha inviato agli Organi competenti una comunicazione di notizia di reato, ovvero Egli stesso potrebbe essere colpevole di omissione dei doveri d’ufficio. L’ing. Alberto Piras è stato poi “costretto” a smentire la nota da lui stesso divulgata, definendola “bozza” non firmata. Analogo e maldestro tentativo di intimidazione è stato fatto dall’allora direttore del servizio SOI dell’Assessorato regionale dei LL. PP. Ing. Alberto Piras, laddove – in un “finta” relazione che ha dovuto coartatamente sconfessare ma – che aveva divulgato negli uffici comunali – affermava “non si può non rilevare che un impedimento formale e sostanziale alla realizzazione dell’opera in argomento, che per sua natura è volta ad eliminare un grave pericolo per la popolazione (…..) potrebbe configurare un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 450 c.p. che recita: “chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo”. In tale circostanza gli avevamo fatto sommessamente notare che, posto che il nostro sistema giuridico si caratterizza per l’esercizio della obbligatorietà dell’azione penale, o l’estensore della relazione (se convinto davvero di quanto affermava) ha inviato agli Organi competenti una comunicazione di notizia di reato, ovvero Egli stesso potrebbe essere colpevole di omissione dei doveri d’ufficio. L’ing. Alberto Piras è stato poi costretto a smentire la nota da lui stesso divulgata, definendola “bozza”.


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