Città Ciclabile precisa sulle biciclette nel Corso: “Certo che possono passare sulle aree pedonali!”

Polemica aperta sulle biciclette nel Corso a Cagliari. Città Ciclabile precisa in risposta a Marcello Roberto Marchi: “Ecco le norme che spiegano come le bici possano sempre passare nelle aree pedonali di Cagliari”


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di Virgilio Scanu, presidente Città Ciclabile

In riferimento dell’articolo  “Le bici non possono entrare nelle aree pedonali”. I cagliaritani lo capiranno?, da voi ieri pubblicato sul vostro giornale on line,  ed a seguito delle nostre infervorate segnalazioni con nostra richiesta di immediata rettifica, veniva oggi integrato,  con l’aggiunta di  in queste date“dopo le aree pedonali.

Lasciate poi  inalterato il cappello dello stesso articolo: “Finalmente è stata fatta chiarezza da parte del  Comune di Cagliari  e deve essere scritto a caratteri cubitali affinchè tutti possano saperlo: le biciclette non possono transitare nelle aree pedonali”, quale chiarezza, dove sta scritto nell’ordinanza che le biciclette non possono transitare nelle aree pedonali!!!!!

L’ordinanza n. 1734 del 1° agosto del Servizio Mobilità del Comune di Cagliari Pagina Istituzionale (reperibile a questo link https://servizi.comune.cagliari.it/…/dowloadAllegatoPdf… ) riporta testualmente:

“ORDINA nel CORSO VITTORIO EMANUELE II, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA SASSARI E LA VIA CAPRERA, NEI GIORNI 3,4,10,11,17,18,24 E 25 AGOSTO 2018, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 24:00: · L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli comprese le biciclette le quali dovranno essere condotte a mano.”

Pertanto le bici non possono circolare IN QUEL TRATTO DEL CORSO, SOLTANTO nei giorni e negli orari indicati. IN TUTTI GLI ALTRI CASI POSSONO CIRCOLARE NORMALMENTE.

Per vostra conoscenza, in particolare del Sig. Marcello Roberto Marchi, che ha più di una volta dimostrato di non esserne a conoscenza, alleghiamo quanto riporta l’articolo 3 succitato del CdS

“Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 1998.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; “

 Vi richiediamo ancora una volta una totale RETTIFICA, dove si comunica che “I CICLISTI POSSONO CIRCOLARE NELLE AREE PEDONALI”,come previsto nel Codice della Strada, chiaramente essendo pedonali, devono avere rispetto dei pedoni e moderare la velocità, tutto questo per una corretta informazione e speriamo in una sempre maggiore diffusione della mobilità ciclistica, nel rispetto del suolo pubblico, dell’ambiente e dell’aria che quotidianamente tutti respiriamo.


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