Nel caso in cui due coniugi interrompono la loro relazione coniugale, quello a cui sarà affidato il figlio ha il dovere di favorire il rapporto del minore con l’altro genitore, a meno che non ci siano indicazioni contrarie di particolare gravità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12391/2016, depositata il 23 marzo, che stabilisce “l’obbligo di collaborazione da una parte e il diritto all’esercizio di visita dall’altra, devono peraltro coniugarsi con il dovere di entrambi i genitori di contribuire alla crescita equilibrata della personalità del minore”.
In base a queste considerazioni, secondo quanto riportato nel portale di informazione giuridica “Studio Cataldi”, i giudici hanno stabilito il reato di elusione del provvedimento adottato dal giudice anche per il semplice rifiuto dell’affidatario di consentire all’ex coniuge di vedere il figlio, come invece giudizialmente stabilito. Per la Cassazione, l’insufficienza delle norme ordinarie sull’esecuzione, fa sì che il suddetto rifiuto incida sull’effettività della giurisdizione. Pertanto, è stata confermata la condanna a 500 euro di multa ad una donna che aveva ostacolato il diritto di visita al suo ex marito, non affidatario del figlio minore.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)