Casteddu On line
  • Cagliari
  • Hinterland
  • Sulla Sulcitana
  • Sud Sardegna
  • Sardegna
  • Calcio
  • Eventi
  • Contatti
  • SOSTIENICI
  • Cagliari
  • Hinterland
  • Sulla Sulcitana
  • Sud Sardegna
  • Sardegna
  • Calcio
  • Eventi
  • Contatti
  • SOSTIENICI
No Result
View All Result
Casteddu On line
No Result
View All Result
Iscriviti al canale
Home Cronaca

Cambio di sesso consentito all’anagrafe anche senza operazione: ok del tribunale italiano

di Redazione Cagliari Online
30 Maggio 2019
in Cronaca, sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cambio di sesso consentito all’anagrafe anche senza operazione: ok del tribunale italiano

Al via il cambio di sesso all’anagrafe. Lo ha stabilito il collegio del Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 5083 del 28 maggio 2019, si allinea alla giurisprudenza maggioritaria sul tema. Tanto perché il cambiamento di sesso è ormai riconosciuto come uno dei diritti inviolabili della persona.Il dato normativo da cui partire è costituito dall’art. 1 comma 1 della Legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. In precedenza, alla luce della genericità del precetto normativo, parte della giurisprudenza riteneva che presupposto applicativo della rettifica dell’identità sessuale fosse l’”avvenuta modificazione della struttura anatomica del soggetto con l’eliminazione quanto meno degli organi riproduttivi” (cfr. Tribunale di Roma, 18 luglio 2014).Alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, ormai risulta consolidato il principio secondo cui non sarebbe più necessario l’adeguamento dei caratteri sessuali primari.Tra i principali provvedimenti in materia si segnalano:

la sentenza n. 15138/2015 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto del transessuale alla rettifica di sesso, pur in assenza di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che, in caso contrario, si restringerebbero eccessivamente le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l’identità personale, l’autodeterminazione, l’integrità psicofisica e il benessere psicosociale.

la sentenza n. 221/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della legge n. 164/1982, in quanto detta disposizione, sulla base di una interpretazione coerente con i diritti della persona, non impone la necessità del preventivo trattamento chirurgico ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica del sesso. Principio poi ribadito anche dalla successiva sentenza n. 180/2017;

la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Y.Y. contro Turchia del 10 marzo 2015, che aveva condannato la Turchia a risarcire i danni patiti da un transessuale per aver dovuto attendere anni per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici richiesti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, ha ritenuto la disciplina del codice civile turco (che subordinava l’accoglimento dell’istanza alla sussistenza del requisito della “definitiva incapacità di procreare”) in contrasto con l’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo – che, come noto, protegge la vita privata – in quanto ostacolerebbe l’esercizio del diritto della persona all’identità di genere, da considerarsi aspetto essenziale del più ampio diritto all’autodeterminazione individuale.

La sentenza della Corte di Strasburgo nel caso X.X contro Italia dell’11 ottobre 2018 che ha accertato la violazione, da parte dell’Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell’autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l’istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l’intervento chirurgico e, quindi, non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l’esecuzione dell’intervento e il definitivo mutamento dell’identità sessuale, tenuto conto che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, senza tener conto delle peculiarità del caso concreto.

La giurisprudenza di merito, preso atto dei nuovi orientamenti espressi dalla Cassazione, dalla Consulta e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo è ormai concorde nel non ritenere necessario il trattamento chirurgico ai fini della rettifica di sesso. Di seguito una breve panoramica di recenti pronunce che hanno applicato i principi giurisprudenziali sopra enunciati:

Può essere accolta la domanda di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, in presenza di una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile, nel cui ambito parte attrice si riconosce e si integra da diversi anni, una volta trovato un centro specialistico nel quale si è sentita accolta (Tribunale di Milano, sent. 5083/2019 del 28 maggio 2019);

Tenuto conto che la riattribuzione di sesso attraverso intervento chirurgico necessita di tempistiche non ben definite, ma sicuramente non immediate, la discrepanza tra l’attuale aspetto esteriore dell’attrice – rispetto al tessuto identitario – e i documenti anagrafici comporta sia un reale impedimento a vivere e progettare la vita con la dovuta serenità, sia uno stato di sofferenza, per cui l’adeguamento dei documenti anagrafici è da considerarsi prioritaria per il benessere psico-fisico di quest’ultima e non deve essere subordinato alla riattribuzione chirurgica del sesso (Tribunale di Catania, Sent. 2185/2019 del 23 maggio 2019);

Se il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi in funzione della piena tutela del diritto alla salute (laddove è volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, non vi è motivo per ritenere l’intervento chirurgico stesso funzionale all’accoglimento della domanda di rettifica e per imporre due distinte fasi del procedimento, essendo al contrario pienamente accoglibile la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico (Tribunale di Ancona, sent. 936/2019 del 17 maggio 2019).

Va riconosciuto il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l’effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica (Tribunale di Rimini, sentenza n. 386/2019 dell’8 maggio 2019);

Il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantiere, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Lo stesso legislatore, con l’art. 31 del D.lgs 150 del 2011, ha ribadito di voler lasciare all’apprezzamento del giudice, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’intervento chirurgico, l’effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Esso, infatti, va inteso non come prerequisito per l’accesso al procedimento di rettificazione, bensì come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Tribunale di Perugia, sentenza n. 237/2019, del 14 febbraio 2019);

La prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione può desumersi da elementi quali: la diagnosi certa di disforia di genere, l’esperienza di vita dell’istante, l’utilizzo di una terapia ormonale, l’aspetto e la voce prettamente riconducibili all’altro genere (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019). Una grande vittoria, una passo vanti nel rispetto dei diritti, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Tags: cambiosesso
Previous Post

Cagliari, Chessa: “Turisti in calo del 25%, sogno un Poetto più bello di Rimini con tanti hotel”

Next Post

“Nuova stazione marittima di Cagliari a forma di prua di nave con negozi e hotel di lusso”

Articoli correlati

Manuel Etzi, l’aviatore cagliaritano che insegna a leggere il cielo attraverso Il Piccolo Principe. 

Manuel Etzi, l’aviatore cagliaritano che insegna a leggere il cielo attraverso Il Piccolo Principe. 

Terribile scontro tra un’auto, un furgone e un minibus a Olbia: 14 feriti, 3 in codice rosso

Incidente sul lavoro alla 3A di Arborea: operaio resta incastrato in un macchinario, gamba sub amputata

Famiglia svizzera si perde in bici nei monti di Domus de Maria: salvata dai forestali

Sardegna, perse tra i boschi mentre cercavano funghi: 8 persone soccorse in un mese dalla Forestale

Manuel Desogus ricoverato a Berlino, la Regione pagherà il rientro in Sardegna

Manuel Desogus ricoverato a Berlino, la Regione pagherà il rientro in Sardegna

Atleti sardi ancora sul podio: 7 medaglie conquistate al campionato italiano di Wushu Kung Fu e Sanda

Atleti sardi ancora sul podio: 7 medaglie conquistate al campionato italiano di Wushu Kung Fu e Sanda

Cagliari, la disperazione di Claudia: “Voli cancellati da Aeroitalia su Roma e nessuna spiegazione dai call center, ecco cosa mi è successo”

Sardegna, tornano i voli da Cagliari per Alghero e Olbia e nuove tratte estere: “Non resti un caso isolato”

Next Post
“Nuova stazione marittima di Cagliari a forma di prua di nave con negozi e hotel di lusso”

"Nuova stazione marittima di Cagliari a forma di prua di nave con negozi e hotel di lusso"

ULTIME NOTIZIE

EroCaddeo conquista il secondo posto ad XFactor: la Sardegna in festa con lui

EroCaddeo conquista il secondo posto ad XFactor: la Sardegna in festa con lui

Cagliari, fulmine a ciel sereno in casa rossoblù: crociato rotto per Felici

Cagliari, fulmine a ciel sereno in casa rossoblù: crociato rotto per Felici

Lieto fine per Tatiana Tramacere, scomparsa 10 giorni fa: sta bene, era in una mansarda

Lieto fine per Tatiana Tramacere, scomparsa 10 giorni fa: sta bene, era in una mansarda

Monserrato, parla il sindaco sul caso intossicati alla Fiesta Latina: “Evento circoscritto, difficile ci siano altri contaminati”

Cagliari, muore dopo otto giorni di agonia il 49enne coinvolto nello schianto di Macchiareddu

Cagliari, malore improvviso a casa di un amico: addio ad Antonio “Lello” Cerbone

Cagliari, malore improvviso a casa di un amico: addio ad Antonio “Lello” Cerbone

Casteddu Online – P.I. IT03410570927 Testata registrata presso il tribunale di Cagliari n. 5/12

Hosting gestito da Monrif Net Srl
Via Mattei, 106, 40138 Bologna (BO)
P.Iva 12741650159

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

IMPOSTAZIONI PRIVACY
Copyright © 2024
RCAST.NET
No Result
View All Result
  • Cagliari
  • Hinterland
  • Sulla Sulcitana
  • Sud Sardegna
  • Sardegna
  • Calcio
  • Eventi
  • Contatti
  • SOSTIENICI

Copyright © 2025