Abbanoa impugnerà la sentenza della Corte d’Appello di Sassari relativa alle fatture di alcuni clienti sui conguagli regolatori. Si tratta di un provvedimento circostanziato ai singoli casi, che non fa giurisprudenza, al quale fanno da contrappeso altri provvedimenti che invece confermano la legittimità dei conguagli regolatori. “In alcune cause come questa, uniche nel panorama nazionale, si sconta una imprecisa conoscenza del sistema tariffario nazionale che, come per il settore elettrico, prevede proprio il meccanismo dei conguagli a seguito della verifica dei costi sostenuti e riconosciuti per garantire il servizio. Il meccanismo dei conguagli, infatti, è stato introdotto in tutta Italia dal Regolatore nazionale per recuperare i mancati adeguamenti della tariffa all’effettivo costo del servizio. L’utenza interessata dal provvedimento del giudice non può fare certamente eccezione alla normativa nazionale”, sostiene Abbanoa.
“Le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di Appello di Sassari sono il frutto di una errata lettura delle disposizioni che regolano il sistema tariffario idrico. La pronuncia si rivela adottata in aperta violazione delle prescrizione di legge e degli atti regolatori di riferimento, spingendosi in un inammissibile sindacato dei provvedimenti adottati dall’Autorità di regolazione, che devono essere necessariamente eseguite dal Gestore. I conguagli regolatori, infatti, sono è stati introdotti dall’Autorità nazionale di settore “Arera”, e confermati dalla Cassa Conguagli nazionale e dall’Ente di governo d’Ambito della Sardegna “Egas” che li ha quantificati e ulteriormente approvati e disciplinati. Tant’è che i conguagli regolatori sono stati regolarmente applicati ed incassati dalle imprese del servizio idrico di tutta Italia”.
Fra l’altro i giudici di Sassari non hanno tenuto conto dell’importante decisione della Corte di appello di Roma (ordinanza n. 13388/2018 del 21 dicembre 2018), che, nell’ambito di una class action promossa da un gruppo di utenti avverso la riscossione dei conguagli da parte del Gestore dell’ambito territoriale laziale, ha confermato la legittimità dei conguagli e chiaramente evidenziato che “l’aver previsto l’applicazione in bolletta a partire dal 2016 delle voci “compensazione partite pregresse acqua” “compensazione partite pregresse fognatura” e compensazione partite pregresse depurazione” (…) costituisce, all’evidenza, l’unica metodologia che non incorre nella violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo.” Questo ad ulteriore conferma che l’inclusione delle partite pregresse tra le voci in tariffa non rappresenta una stortura verificatasi, in Sardegna, a livello locale, ma una regola di carattere generale applicata sull’intero territorio nazionale espressamente contemplata dalla normativa regolamentare applicabile.
Del resto, anche Utilitalia (la Federazione Nazionale che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas), ha più volte precisato che “l’inserimento in tariffa delle partite pregresse è stato deliberato dall’Autorità nazionale ARERA, in tutta Italia, sulla base di criteri ben precisi, volti alla copertura di spese impreviste che non potevano essere preventivate, garantendo, così, l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e, quindi, il mantenimento di un servizio efficiente”.
Per questi motivi sarà presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, affinché Abbanoa, al pari degli altri Gestori del servizio idrico in Italia, possa continuare a garantire elevati standards di servizio, nell’ambito di quadro regolatorio ispirato al principio europeo del “full recovery cost”.












