La causa di un’ex dipendente alla CTM S.p.A.: dopo sette anni di processo arriva la sentenza. Un’ex dipendente, difesa dall’avvocato Sebastiano Musu, porta a processo la CTM S.p.A e alla fine vince la vertenza. I fatti risalgono agli anni tra il 2011 e il 2012 quando Maria Pina S. fu nominata nel consiglio di amministrazione dall’allora uscente giunta Floris, successivamente revocata illegittimamente dal sindaco Zedda non appena eletto. L’oggetto della controversia riguarda il diritto della cliente a percepire i compensi a lei dovuti ed illegittimamente non corrisposti in virtù della carica di consigliere di amministrazione, con riferimento al tempo decorso tra il 15.4.2011 e il 24.5.2011 e altresì tra il 10.10.2011 e il 6.4.2012.
Nel maggio del 2011, la società delibera la sostituzione del consigliere Giovanni C. nella carica di componente dello stesso consiglio con la ricorrente, fino a successivo pronunciamento dell’assemblea sociale. Il presidente del consiglio di amministrazione immette nelle funzioni Maria Pina S. invitandola a partecipare alla seduta. Nel Giugno dello stesso anno, in occasione dell’imminente incarico del nuovo sindaco, l’assemblea della società delibera il rinvio della discussione sul tale punto ad altra adunanza. Nei mesi successivi il sindaco Zedda non conferma la Soriga quale rappresentante in seno al Cda, in conseguenza di ciò il presidente CTM aveva invitato la ricorrente a voler procedere all’accettazione dell’incarico inviandole un modulo ” Procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” nel quale veniva invitata a compilarlo controfirmato.
La dipendente precisava di ottemperare a quanto richiesto solo per esigenze interne all’ufficio, e di aver precedentemente compilato il modulo nel maggio 2011, rimarcando che la nuova compilazione non costituiva rinuncia al diritto agli emolumenti spettanti, non essendosi mai interrotto il rapporto con la CTM. In occasione di una seduta del consiglio di amministrazione, Maria Pina S. contesta la ritenuta irregolarità dell’atto di “non conferma” da parte del comune di Cagliari, sollecitando il collegio sindacale all’esercizio dei propri poteri di verifica circa la regolarità delle procedure adottate. Dopo sette anni di processo, il Tribunale ritiene che la non conferma dichiarata dal delegato del Comune all’assemblea dell’ottobre 2011 costituisca una modalità non idonea a revocare gli effetti del precedente atto di nomina, essendo per giunta privo di giusta causa. Il danno risulta coincidere con gli emolumenti non corrisposti nel periodo intercorrente tra la revoca e il successivo momento della sua riammissione in servizio, condannando la società alla corresponsione dei crediti maturati nei confronti dell’ex dipendente.









