Il vizio della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stato acclarato anche dalla circostanza che non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la
volontà del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dall’animale e neppure valutate una serie di altre prove quali, tra le altre, la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il padrone con il
cane.
Tuttavia, le doglianze appaiono per i giudici di Cassazione in parte infondate e in parte inammissibili, in quanto anche attinenti a questioni di fatto, come la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale.
Il Collegio, però, ritiene superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili, ciò in quanto, nel caso in esame, il reato si è estinto per prescrizione.
In presenza di una causa di estinzione del reato, spiega la Corte, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p.
La vicenda, quindi, si conclude per l’imputato con un’annullamento della condanna, senza rinvio, ma non con una pronuncia piena di assoluzione.
Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 35490/2009) in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi“, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.
Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussiste dovendo al più procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.