Da 60 giorni a 5 mesi. È il periodo di sospensione previsto per i licenziamenti nella bozza di decreto legge visionata dall’AGI e che andrà sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.
“Il datore di lavoro- si legge – che indipendentemente dal numero dei dipendenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può – si legge – in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”, si legge ancora.










