Scattarsi una foto in compagnia di un amico e pubblicarla su Facebook è un’operazione che molti compiono quotidianamente senza troppa preoccupazione, mentre, in realtà, essa potrebbe anche costare il carcere.
Il reato
L’articolo 167 del decreto legislativo numero 196/2003 (cd. codice privacy) sanziona infatti il reato di illecita diffusione dei dati personali.
Tale norma, nel dettaglio, punisce tutti coloro che eseguono un trattamento dei dati personali difforme alle disposizioni dettate in materia al fine di trarre per sé o per altri un profitto o di recare un danno ad altri.
Affinché un tale comportamento possa avere rilevanza penale è quindi necessario e fondamentale che esso sia caratterizzato da dolo specifico.
Le sanzioni
Le sanzioni previste variano a seconda delle conseguenze del trattamento illecito o dalla tipologia di violazione commessa ma in ogni caso comportano la reclusione.
In particolare, se il trattamento avviene in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130 o in applicazione dell’articolo 129 la sanzione è quella della reclusione da sei a diciotto mesi se dal fatto deriva nocumento o da sei a ventiquattro mesi se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione.
Se invece sono violate le disposizioni di cui agli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 la reclusione, se dal fatto deriva nocumento, è da uno a tre anni.
Il danno
Come visto, quindi, l’articolo 167 del codice privacy prevede il danno quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali tramite internet. A tal fine, come chiarito dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza numero 6575 del 2015, il nocumento “non è soltanto quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento”.
Fonte: Facebook: pubblicare i selfie con l’amico senza consenso può costare il carcere
(www.StudioCataldi.it)













