Il Tar Sardegna ha confermato la legittimità della revoca della licenza per la raccolta scommesse disposta dalla Questura di Cagliari nei confronti di una società, respingendo integralmente il ricorso e ritenendo decisive le gravi irregolarità contributive accertate dagli enti previdenziali (Inps e Inail), tali da “non poter più valutare il requisito di affidabilità, necessario per la titolarità o la rappresentanza delle licenze di polizia”. Come riporta Agipronews, il provvedimento era stato adottato a seguito di verifiche di Inps e Inail che avevano evidenziato diversi debiti, tra cui “irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l’importo di oltre 92mila euro”, oltre a ulteriori irregolarità relative alla gestione degli artigiani e dei commercianti. La società ricorrente aveva contestato la decisione sostenendo che non vi fossero “violazioni definitivamente accertate” e che la Questura avesse anticipato le conclusioni senza attendere l’esito definitivo delle procedure di regolarizzazione contributiva. Il Tar ha però ritenuto infondati i motivi di ricorso, richiamando anche l’impostazione già confermata in sede cautelare e da parte del Consiglio di Stato. In particolare, il Tribunale amministrativo ha evidenziato che “non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”.
I giudici hanno inoltre chiarito che la rateizzazione o la definizione agevolata del debito non incidono sulla valutazione di affidabilità, osservando che “le gravi violazioni non vengono meno per il fatto che, successivamente al loro accertamento, il debito sarebbe ormai governato da strumenti legali tipizzati di rientro e definizione”. In tale prospettiva, la successiva regolarizzazione contributiva è stata considerata un elemento neutro rispetto alla legittimità del provvedimento, non idoneo a “integrare una sanatoria ex post”, precisando anche che “l’accumulo di ingenti debiti con l’erario può fondare, da parte dell’Agenzia delle Dogane, un giudizio di inaffidabilità fiscale delle società”.
Il Tar Sardegna ha quindi ribadito che, nel settore del gioco pubblico, l’amministrazione esercita un potere “ampiamente discrezionale” fondato non solo sulla solidità economica dell’operatore, ma anche sulla sua complessiva affidabilità fiscale e contributiva, in un sistema in cui “l’interesse privato dell’operatore economico all’accesso al mercato va comparato con l’interesse pubblico primario alla corretta applicazione delle imposte”. Alla luce di tali principi, il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, con conferma della revoca della licenza per la raccolta di scommesse.











