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Caccia a lepri e pernici in Sardegna, c’è il “no” definitivo del Consiglio di Stato

di Redazione Cagliari Online
5 Ottobre 2018
in sardegna

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Caccia a lepri e pernici in Sardegna, c’è il “no” definitivo del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato rifila una sonora sberla giuridica alla Regione autonoma della Sardegna sulla caccia.

Con ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dell’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275,[1] che ha deciso la sospensione del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).

In precedenza, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 4456 del 20 settembre 2018, aveva respinto l’istanza regionale di sospensione inaudita altera parte.

Il Consiglio di Stato, seppure in sede cautelare, ha impartito una severissima lezionealla Regione autonoma della Sardegna su come si gestisce il patrimonio faunisticoe su come si possono fare i calendari venatori.

Il dubbio, più che lecito e determinato dal comportamento regionale, è se l’Amministrazione regionale sia in grado di trarne insegnamento.

Il Consiglio di Stato ha delineato un caso di schizofrenia amministrativa sulla pelle di Lepri e Pernici sarde: infatti, la serie di provvedimenti amministrativi finalizzati a permettere a ogni costo la caccia “mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive. A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all’emanazione del calendario venatorio presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all’Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l’appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l’Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.

Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l’attività amministrativa posta in essere in limine dalla stessa Regione, poiché … la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 ‘sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie’ e ‘conseguentemente non possono essere fissate in date successive’: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata ad horas al calendario venatorio nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo venatorio relativo alle due specie in questione”.

Dev’essere evidenziato che, proditoriamente, con decreto assessoriale del 2 ottobre 2018, la Regione ha cercato di posticipare la caccia a Pernici e Lepri sarde in attesa di un qualche pronunciamento favorevole.

E il Consiglio di Stato è stato netto: “a fronte di un siffatto, non lineare, modus procedendi della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato – tanto nell’appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 – e consistente nell’interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda, manifestato dall’ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all’evidenza, recessivo rispetto a quell’<interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio>, già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018.     Peraltro, va rimarcato che ilparere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell’orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l’espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall’ordinanza TAR”.

Lepri sarde e Pernici sarde sono quindi salve per il secondo anno di seguito.

La dura battaglia legale condotta dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, grazie all’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, ha avuto pieno successo.

Il provvedimento sospeso, prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).

La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.

Non solo.

Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell’Isola.

Analoga richiesta per le medesime motivazioni ha fatto l’I.S.P.R.A. (ma non è stata oggetto di provvedimento sospensivo) per il Coniglio selvatico, oggetto di un assurdo “carniere” potenziale (5 capi abbattibili per ogni cacciatore) di 179.935 Conigli.

Si è riproposta, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018 (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).

Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della Sardegna (“è stato presentato il piano per il censimento della pernice sarda e della lepre sarda che sarà portato in giunta regionale per l’approvazione”, vds. comunicato stampa della Regione autonoma della Sardegna, 19 luglio 2018).

Esistono solo una mera “relazione preliminare” e una deliberazione che individua “linee guida” per i futuri censimenti faunistici (deliberazione Giunta regionale n. 38/35 del 24 luglio 2018, riguardante fondamentalmente le Riserve autogestite di caccia e future raccolte di dati sulla fauna selvatica abbattuta).

Nessun censimento, se non quello evidentemente forse esistente nella mente dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano, che ha promulgato il calendario venatorio e ha insistito in questo modo per poter sentire le doppiette sparare a Lepri e Pernici.

Il Consiglio di Stato e il T.A.R. Sardegna hanno pesantemente censurato l’operatodel suo Assessorato e decenza istituzionale vorrebbe che si dimettesse.

Ricordiamo che il principio fondamentale stabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei princìpi delle norme europee ed internazionali, è “la conservazione della fauna selvatica” che è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.  I calendari venatori devono attenersi rigorosamente al principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche.

Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche?

Questa è la domanda fondamentale a cui i Giudici amministrativi di primo grado e di appello hanno dovuto rispondere.

E in sede cautelare hanno risposto in modo netto e chiaro: no.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus,Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.),Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU – BirdLife Italia, WWF Italia

Stefano Deliperi

Tags: cacciaSardegna
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