L’utilizzo di molti di questi strumenti rilevatori di velocità risulta illegittimo poiché non viene rispettata la più recente normativa in materia. A tal proposito vi è un’importante novità che potrebbe far dichiarare nulli tutti i verbali accertati dai suddetti apparecchi elettronici. Secondo una recente Ordinanza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 17766/14, gli autovelox necessitano della taratura periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità della norma in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature rilevatrici delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodiche verifiche ed ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale. La decisione della Corte di Cassazione, che sovverte precedenti orientamenti, è assolutamente clamorosa e potrebbe, nel caso in cui fosse dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla necessità della taratura periodica di tutti gli apparecchi di misurazione elettronica della velocità, comportare la nullità di migliaia di verbali di accertamento. La Corte di Cassazione ha inoltre recentemente ribadito (sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014) l’obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli ed ha precisato che sui verbali, proprio per dar modo al trasgressore di appurare la regolarità delle segnalazioni, vi deve essere indicato il tipo di postazione, se fissa o mobile. Nel dettaglio si è sancito che «la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità». E, in conseguenza, si è affermato che «appare assolutamente necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori attestino, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S., tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari».











