Il medico, nell’esercizio di una attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti che incidono sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito e informato dello stesso o se sussistano i presupposti dello stato di necessità. Altrimenti il professionista deve immediatamente fermarsi in caso di dissenso del paziente.
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