Se il vigile non fa la multa non è omissione d’atti d’ufficio

Lo ha stabilito la cassazione: non commette il reato di omissione d’atti d’ufficio la polizia, il vigile o il carabiniere che non eleva la contravvenzione per violazione del codice della strada nei confronti degli automobilisti


Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In riferimento alla sentenza n. 32594/15 del 24.07.2015, un agente delle forze dell’ordine che, pur consapevole della condotta di un automobilista passibile di sanzione, non fa nulla per multarlo, non può essere denunciato. Infatti secondo i giudici, il concetto di omissione di atti d’ufficio va definito in maniera assai circoscritta. Per atto di ufficio si intende un provvedimento autorizzato da una norma diretto a rendere possibile, o più agevole, l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. Gli di atti di ufficio sono dovuti per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità. Per cui, si ha omissione di atti d’ufficio soltanto se il comportamento dell’agente è necessario per l’emanazione di un provvedimento del giudice, del PM o degli ufficiali di polizia giudiziaria. Non si estende, invece, agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare, come nel caso delle multe, in quanto non si tratta di atti emessi dai predetti soggetti.

(Fonte:  www.laleggepertutti.it)