Possesso di armi, ecco cosa cambia

Le nuove disposizioni


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La Questura comunica che entro il 4 maggio 2015, tutti i detentori di armi dovranno produrre il certificato medico che l’art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prescrive per il rilascio del Nulla Osta all’acquisizione di armi.

Tali disposizioni sono previste dall’art. 6 comma 2 del suindicato Decreto Legislativo 121/2013, che integra e corregge il Decreto 204/2010 concernente l’attuazione delle Direttive Europee relative al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Direttiva 2008/51/CE che modifica la Direttiva 91/477/CEE) e hanno come finalità la prevenzione di situazioni di pericolosità connesse al possesso delle armi, in caso di sopravvenute condizioni di inidoneità psicofisica

Il certificato, rilasciato da ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare abilitato o medico della Polizia di Stato, deve attestare l’assenza di malattie mentali o di condizioni che determinino, anche temporaneamente, una diminuzione della capacità d’intendere e di volere.

I soggetti detentori obbligati dovranno consegnare i certificati all’Ufficio di Pubblica Sicurezza presso il quale hanno presentato relativa denuncia ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In caso di inosservanza dell’obbligo il Prefetto può disporre il divieto di detenzione delle armi ( D.D.A.) di cui all’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sebbene preceduto da una diffida degli Uffici di Pubblica Sicurezza competenti e dalla possibilità, per l’interessato, di produrre il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida stessa.

Sono esenti dall’obbligo i titolari di porto d’armi in corso di validità (in quanto già soggetti alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica) e coloro che, per l’ottenimento di altri titoli abilitanti alla detenzione di armi, abbiano prodotto il certificato di idoneità psicofisica nei 6 anni antecedenti al 5 novembre 2013, data in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121 del 29 settembre 2013.

Lo sportello dell’Ufficio Porto d’Armi della Questura di Cagliari è a disposizione, per chiarimenti ed informazioni sulla materia, negli orari di apertura (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì e il mercoledì anche dalle 15 alle 17).

 


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