Il Tar Sardegna respinge il ricorso di 173 sanitari no vax: non possono tornare al lavoro

La decisione, dopo l’udienza di questa mattina a porte chiuse, con l’ordinanza 264 depositata in serata dai giudici della prima sezione del tribunale amministrativo


Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I sanitari no vax sospesi dal lavoro e senza stipendio fino a dicembre non possono tornare al lavoro. L’ha deciso il Tar Sardegna che ritiene “insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati” dai 173 medici, infermieri, Oss e operatori sanitari no vax che sono stati sospesi dal lavoro, senza stipendio fino a dicembre, a meno che non tornino sui loro passi e si vaccinino. La decisione di allontanarli dal posto di lavoro è stata presa dall’Ats Sardegna: i sanitari hanno però impugnato l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da covid, presentando una richiesta di sospensiva cautelare del provvedimento e una di risarcimento. Nell’udienza a porte chiuse di questa mattina in camera di consiglio, l’avvocato Mattia Menotti che sostituiva il collega ligure Daniele Granara che segue dal punto di vista legale i medici no vax di molte regioni italiane, ha rinunciato all’istanza cautelare e chiesto un rinvio per poi andare direttamente nel merito. Contrari tutti i legali della controparte: Paola Trudu e Anna Sedda per Ats Sardegna, Salvatore Casula e Silvio Pinna per l’ordine degli infermieri, Carlo Augusto Melis Costa per comune di Quartu Sangt’Elena e Anci Sardegna. Il collegio della prima sezione presieduta da Dante D’alessio ha negato il rinvio annunciando di voler andare subito nel merito. In tarda serata, l’ordinanza 264 è stata depositata dai giudici che hanno dunque respinto le richieste dei medici.

“Il Tar ha deciso con una correttezza esemplare rinviando alla fase di merito l’esame delle eccezioni preliminari”, commenta  l’avvocato Melis Costa. “L’enorme pregio di questa ordinanza è che si esce da una situazione di incertezza”.

 


In questo articolo: