Ammissibile il sequestro preventivo dei cani “abbandonati” nel giardino ad abbaiare e in precarie condizioni igieniche, a prescindere dall’affetto nutrito dal proprietario, poiché è necessario tenere indenni i vicini dal disturbo arrecato dall’animale e dai cattivi odori.
È questa la conclusione a cui sono arrivati i giudici della Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 54531/2016 (qui sotto allegata), provvedimento coinvolgente i diritti degli animali di sicuro destinato a far discutere.
La ricorrente, proprietaria di tre cani, è indagata per i reati di cui agli artt. 674 e 659 c.p. in quanto, secondo un esposto dei vicini di casa, i rumori e i cattivi odori presenti erano originati proprio dagli animali della donna tenuti in cattive condizioni igieniche ormai da diversi anni (tanto che la stessa era già stata condannata in primo grado per gli stessi reati commessi fino al 2012).
Secondo il Tribunale, sussisteva il fumus commissi delicti con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato evocate dal P.M.: per l’ordinanza gli animali erano sottoponibili, dunque, a sequestro preventivo, nonostante la loro detenzione fosse, di per sé, legittima, poichè essi sarebbero da ritenere “cosa pertinente al reato“, giacché darebbero concreta occasione all’indagata di reiterare le condotte di reato per cui si procede.
Fonte: Sì al sequestro dei cani che disturbano i vicini
(www.StudioCataldi.it)