Sui Conguagli regolatori la Corte d’Appello di Cagliari si è espressa esclusivamente sulla sospensiva della sentenza di primo grado relativa alla class action e non sul merito della vicenda. I giudici evidenziano come “la pronuncia non definitiva, resa nell’ambito di una class action, non contiene un capo decisorio immediatamente esecutivo, atteso che si limita a enunciare un criterio omogeneo per la definizione della controversia”. Anche dal punto di vista degli effetti pratici, quindi, questa ordinanza non comporta nessun obbligo di restituzione nei confronti degli aderenti alla class action.
Qualsiasi decisione è rinviata a quando si entrare nel merito come è successo recentemente con la sezione di Sassari della Corte d’Appello che ha riformato integralmente la sentenza in primo grado del Tribunale di Nuoro, risalente al 2023, relativa all’azione inibitoria di Adiconsum sempre sui Conguagli regolatori 2005-2011. Questo provvedimento, ora annullato, bloccava in sostanza le richieste di pagamento delle cosiddette “partite pregresse” che il Gestore Unico aveva fatturato tra il 2014 e il 2015.
I giudici hanno chiarito che i conguagli tariffari richiesti dal gestore non sono frutto di scelte arbitrarie, ma derivano dall’applicazione della normativa nazionale ed europea (principio del “recupero integrale dei costi” o full cost recovery) e dalle delibere dell’autorità di regolazione ARERA (già AEEGSI). In particolare, la sentenza sottolinea come la legittimità di queste partite pregresse sia stata definitivamente sancita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23858 del maggio 2025. Tale orientamento ha superato le precedenti interpretazioni, stabilendo che il recupero dei costi attraverso i conguagli è un elemento essenziale per garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio idrico integrato.
SCHEDA
Le partite pregresse. I conguagli regolatori sono una componente della tariffa finalizzata a recuperare costi che le aziende avevano sostenuto tra il 2005 e il 2011. Tali conguagli nel 2014 erano stati quantificati e approvati a livello regionale dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitati da Abbanoa nei modi stabiliti a livello nazionale dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI). Abbanoa, quindi, come del resto i Gestori in tutta Italia, aveva proceduto alla fatturazione di tali “partire pregresse” nel pieno rispetto delle normative vigenti e di quanto specificato dagli Organi di controllo.
Gli importi. Abbanoa, superando un ulteriore approfondita verifica, si era rivolta alla Cassa Conguagli nazionale (primo caso in Italia di un gestore del servizio idrico) per avere un’ulteriore conferma del proprio operato e soprattutto per non pesare eccessivamente sui propri clienti, aveva ottenuto nel 2015 un’anticipazione che aveva consentito di dilazionare i conguagli regolatori in ben otto rate semestrali con scadenza ultima al 31 dicembre 2019. Essendo di 151 euro l’importo medio dei conguagli regolatori, vuol dire che in media i clienti interessati hanno pagato appena 3 euro al mese. La stragrande maggioranza dei nostri clienti aveva compreso la legittimità delle partite pregresse che rappresentavano un allineamento dei costi sostenuti per garantire un servizio essenziale nella vita di tutti i giorni. Le tariffe e quindi le relative fatturazioni si basano sul principio del full cost recovery. Peraltro, i contenziosi attivati sui conguagli regolatori rappresentano appena il 2 per cento sul totale delle utenze.
Precedenti sentenze. La legittimità delle cosiddette “partite pregresse” è già stata riconosciuta da diverse sentenze. Anche le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse in tal senso: recenti pronunciamenti delle Corti d’Appello dei Tribunali di Cagliari e Sassari si sono già uniformati a questa decisione. Persino il Tribunale di Milano ha confermato la legittimità dei conguagli di Abbanoa in una causa intentata da un cliente residente nel capoluogo lombardo, titolare di un’utenza in Sardegna. In tutte queste sentenze viene stabilito il rispetto del sistema del pieno recupero dei costi “Full cost recovery” previsto dalle normative europee.











