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“La politica di visualizzazione dei prezzi di Ryanair è completamente trasparente e rispetta già le disposizioni della CGUE. La questione risale al 2010 e da allora la nostra modalità di visualizzazione dei prezzi è stata modificata”. Ryanair risponde su Casteddu Online all’Ue che aveva dichiarato: “I vettori aerei devono indicare, sin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet, l’IVA applicata ai voli nazionali nonché le tariffe per il pagamento con carta di credito. Essi devono anche indicare gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa di check-in gratuito”
el 2011, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva contestato a Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito dei prezzi che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, l’importo dell’Iva per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.
Secondo l’Agcm, tali costi erano inevitabili e prevedibili, pertanto il consumatore avrebbe dovuto esserne informato fin da subito, ancor prima di avviare il processo di prenotazione. Per questo l’Antitrust italiano aveva multato Ryanair per pratica commerciale sleale. Il ricorso della compagnia aerea davanti al tribunale amministrativo italiano, è stato respinto in primo grado, così Ryanair ha fatto appello davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia dell’Ue che, nella sentenza odierna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha stabilito che tutti i costi ritenuti inevitabili e prevedibili per il consumatore debbano essere indicati fin da subito in modo trasparente dalla compagnia aerea.