Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis del codice penale che prevede una specifica fattispecie di reato per il coniuge “che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli“.
La sanzione prevista per il nuovo delitto è, peraltro, abbastanza severa e consiste nella multa da 103 sino a 1.032 euro e nella reclusione in carcere sino a un anno, ovverosia nelle pene già stabilite dall’articolo 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Fonte: www.studiocataldi.it













