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E’ entrata in vigore, lo scorso 5 luglio, la nuova disciplina per lo svolgimento dell’attività di
compro oro, di cui si segnalano sinteticamente gli aspetti più salienti, rinviando comunque gli
operatori del settore alla integrale lettura del testo normativo.
Gli operatori che intendano esercitare l’attività devono iscriversi in un apposito registro
istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori
creditizi); presupposto indispensabile per l’iscrizione all’OAM è la titolarità della licenza
del Questore per lo svolgimento di attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); le modalità tecniche di trasmissione dei dati ai
fini dell’iscrizione, e per tutte le modifiche che interverranno dopo l’iscrizione, saranno
contenute in apposito regolamento che il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà
entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo Decreto.
E’ rigorosamente obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di
compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio
(D. Lvo 231/2007).
Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al
disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del
contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.
Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro
sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie di cui
sopra.
Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata
progressivamente e recante i dati identificativi del cliente, la descrizione dell’oggetto
prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive, l’importo della transazione e le
modalità di pagamento. il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’operazione, le quotazioni
attenta lettura dell’art. 5 del decreto). Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa
e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.
In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare
tempestivamente all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la
Banca d’Italia) le operazioni sospette.
Lo sportello dell’Ufficio Licenze della Questura di Cagliari è a disposizione per chiarimenti ed
informazioni sulla materia, negli orari di apertura, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Lo stesso ufficio risponde ai numeri di telefono 070/6027372 – 374 ovvero all’indirizzo pec