di Rossella Pirisi
Abito nel quartiere di Su Planu, dove da alcuni anni il Comune ha adottato il sistema della raccolta differenziata porta a porta.
Ho rispettato alla lettera le indicazioni contenute nel calendario, differenziando in modo accurato e sistemando, nelle ore (dalle 21 alle 6 del mattino) e nei giorni stabiliti, i rifiuti selezionati negli appositi bidoni condominiali, perché voglio in primo luogo rispettare l’ambiente. Voglio inoltre cooperare per far si che il Comune raggiunga l’obiettivo prefissato, ossia il superamento della percentuale del 70% di raccolta differenziata.
Per fare ciò non pretendo alcuna ricompensa, incentivo o sconto sulla tassa sui rifiuti, come invece accade in qualche realtà italiana per i cittadini virtuosi che si comportano nello stesso modo.
Il mio impegno è stato invece ricompensato con una multa, che sono stata obbligata a pagare, per il solo fatto di far parte di un condominio in cui sono presenti alcune persone che hanno differenziato, nel bidone condominiale, in modo non corretto.
Infatti, il costo delle multe dei verbali per “Inosservanza all’ordinanza della raccolta differenziata”, indirizzati all’amministratore di un condominio, è a carico di tutti i condomini, “colpevoli” o “non colpevoli”, corretti o non corretti, virtuosi o non virtuosi, a meno che non si voglia ricondurre a colpevolezza il fatto di non aver vigilato 24 ore su 24 (non si sa come) sul contenuto dei bidoni della spazzatura condominiale.
Oltre tutto, dovrei anche essere responsabile per la condotta di alcuni passanti, che gettano impropriamente qualsiasi tipo di rifiuti nei contenitori condominiali, ovviamente senza preoccuparsi di differenziare.
In pratica, il Comune mi obbliga a pagare una sanzione pecuniaria per un fatto di cui io non sono assolutamente responsabile, in forza di una presunta “responsabilità oggettiva” che io avrei per la sola ragione di far parte di un condominio e tutto questo nella piena vigenza della Legge n. 698 del 24.11.1981 che stabilisce il principio generale della responsabilità personale, e non per fatto altrui, dell’illecito amministrativo.
La Legge italiana prevede inequivocabilmente che, ai fini della legittimità e validità di una sanzione amministrativa, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Le deroghe a tale principio sono rigorosamente circoscritte e delimitate dalla legge stessa, non rientrando tra esse il caso in questione.
Il fatto che non possa prescindersi da tali principi è palesemente affermato da recenti sentenze tra cui quella emessa il 29.09.2014, dal Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale ha impedito che si potesse operare attraverso il meccanismo della responsabilità oggettiva per elevare la sanzione amministrativa per omessa o errata raccolta differenziata. La sentenza stabilisce che la multa non solo deve contenere gli estremi dell’illecito ma deve anche identificare con precisione il responsabile poiché, come per la responsabilità penale, anche per l’illecito amministrativo vale il principio della responsabilità personale sicché ne risponde solo chi materialmente ha commesso l’azione.
A questo punto viene da chiedersi: se il cittadino rispetta le leggi, rispetta l’ambiente, rispetta gli obiettivi del Comune, lo stesso cittadino deve essere necessariamente costretto a rivolgersi alla magistratura per essere rispettato?











