Addio al Buddha Beach, mai più danze nella discoteca sul lungomare di Quartu

Il Tar conferma la decisione del Comune quartese che aveva dichiarato l’inagibilità del locale da ballo di Stella di Mare 1, chiuso dal 2014: “Manufatti abusivi da demolire”.


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Addio Buddha Beach, stop definitivo alle danze sul litorale quartese. Tra manufatti da demolire e violazione della convenzione, il Tar ha stabilito che è valido il certificato di inagibilità della discoteca sul lungomare di Flumini che spopolava tra i giovani dell’area vasta di Cagliari nei primi anni 2000.
La storia. Il locale di Stella di Mare 1, di proprietà del Comune di Quartu, venne affidato in concessione alla società Paradiso di Maurizio Ventre e poi passa alla società Buddha Beach Giancarlo Dessì.
Nella primavera del 2014, la Buddha Beach affitta a un’altra società, la Al Kimiya, il ramo d’azienda con oggetto la discoteca, comprendente un parcheggio, una pista da ballo, due bar e relative pertinenze.
Ma nel pieno dell’estate la musica si ferma. Il Comune di Quartu decide di vietare la prosecuzione dell’attività di pubblico intrattenimento e svago e somministrazione di alimenti e bevande nel locale (l’ “Al Kimiya”) perché, dopo la dichiarazione di inagibilità da parte del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, vengono dichiarate “venute meno le condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività”.
La ditta si rivolge al Tar per la revoca del provvedimento, ma i giudici lo respingono in quanto l’immobile è inagibile “perché fondato su un ordine demolitorio ormai definitivo” e il certificato di agibilità dev’essere negato…non solo per ragioni inerenti il profilo igienico sanitario… ma anche in relazione alla non conformità rispetto al progetto approvato, e ciò perché non ha alcun significato dichiarare agibile un locale non conforme alla disciplina urbanistico edilizia e oggetto di provvedimenti demolitori”.
I giudici hanno anche rilevato un inadempimento alla convenzione stipulata tra il Comune e la società Buddha Beach, in quanto quest’ultima “si era impegnata alla sistemazione della recinzione e alla creazione di spazi da destinare a verde attrezzato, giochi acquatici, punti di ristoro e servizi ha di fatto realizzato una discoteca, modificando così unilateralmente l’oggetto dell’atto consensuale”, aggiungendo che “è…del tutto pretestuoso ritenere che l’attività di discoteca potesse ricomprendersi tra le possibilità di utilizzo delle aree e delle infrastrutture…, ove si dice testualmente che “La Società Concessionaria non potrà fare uso delle aree e delle infrastrutture se non per gli scopi secondo cui la concessione stessa è stata chiesta e conseguentemente disposta dal Comune, e precisamente: per svolgere attività nei settori sport, cultura, divertimento, tempo libero, turismo, ambiente, con le finalità di contribuire allo sviluppo democratico, culturale e civile dei cittadini…”. Si tratta, invero, di finalità di utilizzo dell’area che espressamente presupponevano una corretta attuazione del progetto…che, invece, è concretamente mancata per avere la ricorrente, fin dal 2001, realizzato una discoteca all’aperto utilizzando a tale fine l’arena spettacoli e i blocchi servizi realizzati col 1° stralcio funzionale delle opere. Non solo. Tale attività difforme dall’accordo convenzionato è stata posta in essere dalla ricorrente attraverso la realizzazione di manufatti non previsti nel progetto approvato”.


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