Grig: “Il Pp dei sardi – o meglio di Cappellacci – è sciagurato”

L’associazione ecologista ‘Gruppo di Intervento Giuridico’diffonde un comunicato a proposito del Piano paesaggistico promosso dalla Giunta Cappellacci e ne prevede gli sviluppi sul territorio


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L’associazione ecologista ‘Gruppo di Intervento Giuridico’diffonde un comunicato a proposito del Piano paesaggistico promosso dalla Giunta Cappellacci
e ne prevede gli sviluppi sul territorio. Ecco la nota:

La Giunta Cappellacci, con la deliberazione Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013, ha adottato l’aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero).

Già la denominazione fa un po’ sorridere: “piano paesaggistico dei sardi”, come se dovesse stabilire tipologie architettoniche degli occhiali degli abitanti del Campidano o le volumetrie massime ammissibili delle giacche dei galluresi. Ma siamo in campagna elettorale e (quasi) tutto è permesso.

Il piano paesaggistico riguarda il territorio, da tutelare e gestire correttamente, ed è disciplinato fondamentalmente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Sono invece stati completati sul sito web istituzionale solo nella serata del 31 ottobre gli allegati disponibili, fondamentali per comprendere appieno l’operazione condotta dalla Giunta Cappellacci. In particolare le “norme tecniche di attuazione”, la normativa del piano.

Al di là del fiume di dichiarazioni provenienti dall’Esecutivo regionale in questi ultimi giorni e delle reazioni, emergono chiaramente alcuni fatti concreti che danno la giusta luce su quanto effettuato e ne chiariscono gli obiettivi. Obiettivi fondamentalmente elettoralistici, anche se supportati da metodi e procedure sgangherati sul piano giuridico.
Buggerru, Portixeddu, dune e spiaggia

Buggerru, Portixeddu, dune e spiaggia

Un’operazione tanto spregiudicata quanto dannosa per la Sardegna, solo per fini elettoralistici.

Basti, in primo luogo, leggere il lapidario e inusuale comunicato stampa della Direzione per i beni Culturali e il Paesaggio per la Sardegna, l’organo periferico del Ministero per i Beni e Attività Culturali, durissimo nella sostanza e nella forma.

Eccolo, integrale:

“25 ottobre 2013
Comunicato della Direzione regionale sull’adozione del Piano Paesaggistico

Si è appreso dalla stampa odierna che la Giunta Regionale avrebbe adottato in via provvisoria il nuovo Piano Paesaggistico della Sardegna.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali precisa che trattasi, evidentemente, di una iniziativa unilateralmente assunta dalla Regione Sardegna in quanto sono attualmente ancora in itinere tutte le attività inerenti la copianificazione prevista dal Codice Urbani e così come recepite dagli accordi sottoscritti fra le due Amministrazioni.”

Al contrario di quanto sostenuto dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci, le procedure di co-pianificazione Ministero per i Beni e Attività Culturali – Regione autonoma della Sardegna sono necessarie per legge (artt. 143 e 156 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., protocollo d’intesa Ministero B.A.C-Regione del 19 febbraio 2007, disciplinare tecnico dell’1 marzo 2013).
Domus de Maria, Piscinnì, spiaggia

Domus de Maria, Piscinnì, spiaggia con bovini allo stato brado

Un altro aspetto è fondamentale: sui “beni paesaggistici”, il “nocciolo” della pianificazione del paesaggio, contrariamente a quanto sostenuto ancora dal Presidente Cappellacci, la Regione non ha per niente “competenza primaria”. Tutt’altro, rientrano nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.), dove norme di riforma sostanziale come il Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono “limite” anche per le competenze primarie regionali, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale costante (Corte cost. n. 238/2013, 101/2010, 164/2009, 367/2007, n. 51/2006, n. 108/2005).

I “beni paesaggistici” sono indicati specificamente dall’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) gli immobili e le aree tutelate con vincolo paesaggistico derivante da singolo provvedimento di individuazione (artt. 136 e ss. del Codice);

b) le aree tutelate con vincolo paesaggistico ex lege, come le fasce costiere dei mt. 300 dalla battigia marina, i boschi, le fasce spondali dei corsi d’acqua pubblici, ecc. (art. 142 del Codice);

c) gli immobili e le aree individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (artt. 143 e 156 del Codice).
Cabras, Is Aruttas, spiaggia

Cabras, Is Aruttas, spiaggia

Finalmente, con la pubblicazione delle fondamentali “norme tecniche di attuazione”, è possibile verificare ulteriori palesi illegittimità e/o scelte pianificatorie sciagurate per la tutela del territorio sardo. Fra esse eccone alcune:

* i fiumi e i torrenti “che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici” non sono inclusi, con le relative sponde, fra i beni paesaggistici (art. 11, comma 4°, delle norme tecniche di attuazione) in palese contrasto con l’art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. che tutela “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Il Ministero per i Beni e Attività Culturali potrebbe, però, confermarne “con provvedimento motivato” l’importanza paesaggistica;

* “negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi” interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15% (art. 12, comma 1°, lettere b, c, delle norme tecniche di attuazione);

* gli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione) possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge (art. 15, comma 1°, lettera f, delle norme tecniche di attuazione), nei beni paesaggistici, “nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf” in base alla legge per il golf (legge regionale n. 19/2011), a giudizio davanti alla Corte costituzionale proprio per le gravi violazioni delle competenze statali costituzionalmente garantite in tema di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.);
rustico edilizio

rustico edilizio

* in via transitoria, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.S.(art. 69, comma 1°, lettera e, delle norme tecniche di attuazione), sono realizzabili “gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge”, cioè gli interventi edilizi di quel c.d. piano per l’edilizia anch’esso in parte (legge regionale n. 21/2011) a giudizio davanti alla Corte costituzionale;

* sempre in via transitoria (art. 69, comma 3°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), si applicano gli strumenti urbanistici attuativi conseguenti agli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione);

* ancora in via transitoria (art. 69, commi 6° e 7°, delle norme tecniche di attuazione), possono essere resuscitati i progetti edilizi zombie nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, se rientranti in “piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del PPR” (previe verifiche delle volumetrie disponibili), e “gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati” con opere di urbanizzazione legittimamente avviate nei Comuni non dotati di P.U.C. Tanto per capirci, i progetti edilizi come quello previsto a Cala Giunco (Villasimius) dal Gruppo Immobiliareuropea s.p.a. o quello della Lega delle Cooperative nella baia di Piscinnì (Domus de Maria);

* permangono, sempre in via transitoria (art. 69, comma 9°, delle norme tecniche di attuazione), le possibilità di ampliamenti volumetrici fino al 25% delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia;

* previo accordo Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), possono essere realizzati interventi di ristrutturazione e completamento degli insediamenti edilizi anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia, con indubbio effetto eversivo delle norme di tutela e della pianificazione paesaggistica (art. 72 delle norme tecniche di attuazione).
Alghero, Bastioni e centro storico

Alghero, Bastioni e centro storico

Bisogna tener ben presente che le disposizioni del P.P.S. si applicano fin dal momento della pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’adozione (B.U.R.A.S. n. 49 – parti I e II – del 31 ottobre 2013) riguardo la disciplina di salvaguardia (art. 87, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione e art. 12, comma 3°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), così come i repertori dei beni paesaggistici, dei contesti identitari, degli alberi monumentali e delle grotte. In queste parti il P.P.R. è da subito modificato e sostituito.

Com’è possibile vedere, alcune disposizioni del P.P.S. sono palesemente illegittime ed eversive della normativa di tutela e pianificazione paesaggistica, triste conferma di quanto ipotizzato sulla base delle dichiarazioni provenienti nei mesi scorsi dall’Esecutivo regionale.

Ritorna in auge la peggiore speculazione immobiliare lungo i litorali sardi.
Villasimius, Cala Giunco

Villasimius, Cala Giunco

Bene farebbe il Ministero per i Beni e Attività Culturali, coinvolto necessariamente nella procedura di co-pianificazione e destinatario degli obblighi di conservazione e tutela, a provvedere a una rapida adozione di provvedimenti inibitori e di contrasto nei confronti del “piano paesaggistico dei sardi”.

Ricordiamo, poi, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avrebbe aperto un’indagine penale sulle modalità scelte dalla Giunta Cappellacci per la predisposizione delle modifiche al piano paesaggistico regionale (P.P.R.). Sarebbe un ulteriore indizio dell’opacità di indirizzi e obiettivi nel campo odierno della pianificazione paesaggistica sarda e della gestione delle coste.

Ai tentativi di travolgimento della disciplina di tutela complicheremo la vita in ogni modo, con ogni appiglio legale, con ogni attività di sensibilizzazione, ma chiunque di noi può fare nel suo piccolo qualcosa di utile e importante: chi volesse far sapere che cosa ne pensa al Ministro dei beni e attività culturali Bray, al Presidente Cappellacci e alla Presidente del Consiglio regionale Lombardo può andare al link http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/2012/11/28/rimbocchiamoci-le-maniche-per-difendere-lambiente-e-il-territorio-della-sardegna/.

Sono ormai tantissimi i messaggi inviati, facciamo sentire la nostra voce!

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus