Sardegna arancione ma porti e aeroporti blindati sino al 14 maggio: registrazione prima degli imbarchi e seconde case vietate

L’Isola dice addio alla zona rossa ma Solinas prolunga l’ordinanza su controlli e tamponi per le prossime due settimane: nei porti e negli aeroporti forestali ancora in azione. Tutti i dettagli


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La Sardegna passa in zona arancione ma non si potrà venire nell’Isola per qualunque motivo. Il presidente della Regione Christian Solinas, infatti, firma l’ordinanza che prolunga tutti i controlli sin da prima dell’imbarco in nave e aereo e vieta ancora le seconde case se non per motivi urgenti. Ecco le regole, pienamente confermate: “l’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni
diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non
residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di
salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’ordinanza regionale n.5/2021. I vettori e gli armatori: prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione
“Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza n.5/2021, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2
marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo
1 della presente ordinanza; vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti”.

 

Ancora: “Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di Ats nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta
vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4
dell’ordinanza n.5/2021. Le società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano
all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di Ats e del Cfva svolge le
suddette attività di verifica”.

 

Prorogata anche un’altra ordinanza, sempre sino al 14 maggio, che prevede che “tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione
Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna
Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei
minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante. La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione. Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver
attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a
registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti
e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando
l’imbarco ai soggetti non muniti. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla
Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del
Regolamento n.2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito
database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di
monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i
Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine suindicato, i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti in
attuazione dell’art. 1 potranno essere conservati dall’amministrazione regionale
per finalità statistiche ed informative. Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare atto dell’avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza. I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente: recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al
tampone rapido antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il
soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i
dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi
nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al
quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In
caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure
previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi; recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone
molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente; porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera
scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde. L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle aziende sanitarie ed i COR.SA, provvede a dare esecuzione al presente articolo in accordo con le società di gestione aeroportuale, nonché con l’autorità del sistema portuale del mare di Sardegna.