Guerra dell’acqua a Terra Mala. Abbanoa condannata dal Tribunale civile cagliaritano dopo un lungo braccio di ferro giudiziario. Nel 2015 i proprietari di alcune abitazioni di una lottizzazione sono stati condannati a pagare il gestore idrico. Ma ora la sentenza è stata ribaltata e i giudici hanno dato ragione ai privati.
La storia. Maurizio Manduchi, Caterina Gastaldi, Agostino Noli e Gianluigi Soro, difesi dall’avvocato Marino Sarritzu, sono proprietari, ciascuno, di una casa della lottizzazione “Terra Mala – Oscar Vacca”.
Sino al mese di febbraio 2012 la fornitura idrica per le loro abitazioni, così come per le della lottizzazione, era assicurata da un’utenza unica, con relativo contatore, intestata alla Sedico s.r.l., società costruttrice della lottizzazione. Da questo contatore l’acqua veniva poi ripartita alle singole case.
L’utenza era stata attivata nel 2002 dalla Sedico s.r.l. con l’Esaf (all’epoca gestore del servizio idrico, cui è successivamente subentrata Abbanoa).
A seguito dell’acquisizione delle condotte idriche al patrimonio comunale e del subentro nella gestione da parte di Abbanoa, la Sedico, il 2 ottobre 2012, comunicava ai singoli proprietari che avrebbe provveduto a disdire il contratto dell’utenza attivata a suo nome, invitandoli a stipulare singoli contratti di utenza con Abbanoa.
I proprietari si rivolgono, quindi, ad Abbanoa, pagando gli oneri per l’allaccio. Ma questa nel febbraio 2013, interrompe il servizio nei confronti della Sedico, omettendo di attivare la fornitura nei confronti dei residenti, i quali ricorrono al Tribunale, chiedendo al giudice di ordinare ad Abbanoa di attivare immediatamente il servizio idrico e il giudice accoglie le richieste.
Nel corso del procedimento cautelare, Abbanoa aveva sostenuto che il rifiuto di allaccio delle utenze singole era stato determinato dal mancato pagamento dell’importo di 38 mila 867,08 euro in capo alla Sedico perché , infatti, considerava i singoli proprietari delle unità abitative come parti sostanziali del contratto stipulato tra la stessa Abbanoa s.p.a. e la Sedico s.r.l., supponendo che quest’ultima avesse agito solo in rappresentanza degli utilizzatori finali del servizio.
I proprietari avevano sostenuto, al contrario, di non essere tenuti al pagamento di tale somma, in quanto si trattava di un’utenza non riconducibile agli attori stessi, bensì alla Sedico s.r.l.
Il 18 agosto 2015 il Tribunale aveva riconosciuto che il contratto di utenza idrica aveva come parti sostanziali Abbanoa s.p.a. e i singoli proprietari delle unità abitative, considerato che la Sedico s.r.l., in questo rapporto, aveva il semplice ruolo di rappresentante degli utenti costituenti il Condominio.
E conseguentemente, il giudice aveva revocato il precedente decreto e rigettato le pretese dei ricorrenti, riconoscendo come legittima la condotta con la quale Abbanoa aveva subordinato l’attivazione delle singole forniture al pagamento delle morosità pregresse formalmente intestate alla Sedico s.r.l., seppure nei limiti della quota parte a carico di ciascuno.
Così nell’agosto del 2015, i proprietari pagano la propria quota parte dell’importo indicato nella fattura di cui si tratta ( mille e 500 euro ciascuno), per scongiurare l’interruzione del servizio idrico. E sono andati in causa.
La sentenza. Ma qualche giorno fa il nuovo ribaltone. I proprietari vincono la battaglia amministrativa. Il 22 maggio scorso ottengono la revoca e l’annullamento il provvedimento emesso in nel 2015 il Tribunale civile condanna Abbanoa alla restituzione delle somme corrisposte e alla restituzione di ciascuno degli attori delle maggiori somme ricevute e che risulteranno a seguito del nuovo ricalcolo delle fatture, tenendo conto sia delle somme consegnate dagli attori alla Sedico e rimesse da quest’ultima ad Abbanoa, sia delle somme corrisposte direttamente ad Abbanoa.












