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“L’Angolo del diritto”, a cura dell’Avv. Matteo Cabras
Questi i principi fondamentali che regolano la materia, cercando di soffermarsi, seppur sommariamente, sugli aspetti tecnico pratici da seguire allorquando si ha a che fare con il decesso di una persona cara. E’ necessario innanzitutto prendere in considerazione la differenza tra successione legittima e testamentaria.
Allorquando il de cuius (colui che è deceduto) non abbia fatto testamento, si aprirà la cosiddetta successione a favore degli eredi cosiddetti legittimi. Gli eredi legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza di eredi legittimi i beni passano allo Stato. La legge prevede una serie di norme specifiche che regolano le quote a favore di codesta tipologia di eredi. Se vi sono solo figli: hanno diritto a tutto il patrimonio ereditario da dividersi fra loro in parti uguali; la loro presenza esclude la successione degli altri parenti, ad eccezione del coniuge. Se vi sono figli e coniuge: se il figlio è uno solo, metà della eredità spetta a lui e metà al coniuge; se sono più di uno, a loro vanno i due terzi da dividersi in parti uguali ed il residuo terzo va al coniuge. Se vi sono coniuge e genitori e/o fratelli e sorelle: al coniuge spettano i due terzi della eredità e ai genitori e fratelli complessivamente un terzo. Se vi è un solo coniuge: a lui spetta tutta l’eredità. Se vi sono solo i genitori: spetta loro tutta l’eredità da dividersi in parti uguali. Se vi sono solo fratelli e sorelle: l’eredità si divide fra loro in parti uguali.
Diversa ipotesi allorquando il de cuius abbia provveduto a redigere testamento. Esso si può sempre revocare e/o modificare con un nuovo testamento, oppure con una dichiarazione avanti ad un notaio. Per poter fare testamento occorre avere compiuto diciotto anni ed essere capaci di intendere e di volere. Sono previste varie forme: il testamento olografo: non richiede alcuna formula particolare, l’unico requisito essenziale è che sia scritto per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e sottoscritto a mano dal testatore; il testamento pubblico: è ricevuto dal notaio, a cui il testatore dichiara la sua volontà in presenza di due testimoni. Il notaio redige l’atto, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere dai presenti; il testamento segreto: è anch’esso ricevuto dal notaio, ma in busta sigillata. Deve comunque contenere la firma del testatore. In ogni caso, il testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite un notaio, su richiesta di chiunque creda di avervi interesse. A prescindere dalle disposizioni del testamento, al coniuge, ai figli e agli ascendenti legittimi viene comunque riservata una quota dell’eredità, detta legittima; queste persone sono chiamate legittimari.
La quota di eredità residua si chiama disponibile ed è quella di cui il testatore può liberamente disporre.Se l’erede menzionato nel testamento si rifiuta di riconoscere i diritti dei legittimari, essi possono ricorrere al giudice. La legge ha disciplinato analiticamente le quote di eredità riservate ai figli, al coniuge e agli ascendenti. Se vi è un solo figlio: a lui è riservata la metà del patrimonio; l’altra metà è disponibile. Se vi è più di un figlio: sono loro riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali; un terzo è disponibile. Se vi è solo il coniuge: gli è riservata la metà del patrimonio; a lui spettano inoltre i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano (se di proprietà del defunto o comuni). Se vi sono coniuge e figli: se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo va al coniuge; se vi è più di un figlio, spetta loro la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali e al coniuge spetta un quarto. Se vi sono ascendenti legittimi e coniuge: al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto. Se vi sono solo ascendenti legittimi: è loro riservato un terzo del patrimonio. Se non vi sono figli, né coniuge, né ascendenti legittimi: si può disporre per testamento di tutta l’eredità.
Esaminiamo ora una brevissima casistica di fattispecie particolari. In caso di separazione, il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del non separato. Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non ha diritto ad una quota ereditaria, ma soltanto a un assegno vitalizio se godeva degli alimenti a carico del defunto. Nel caso di nuovo matrimonio del vedovo, se il coniuge vedovo muore dopo essersi risposato, la moglie e gli eventuali figli hanno diritto, insieme ai figli del primo matrimonio, se ci sono, al patrimonio ereditario secondo le regole illustrate. La casistica della quotidianità rende impossibile esaminare ogni singola ipotesi verificabile.
Per approfondimenti specifici e/o informazioni lo studio rimane a disposizione previa segnalazione all’indirizzo e-mail: [email protected]
Nel prossimo articolo un ulteriore approfondimento sulle formalità da compiere quando si apre la successione ereditaria.