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Nuova Equitalia, ecco cosa si può non pagare: tutte le nuove regole

di Fabio Leo
28 Giugno 2017
in area-vasta, hinterland

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È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivosulla cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».

 

 

Quali cartelle nella sanatoria?

La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli anni dal 2000 al 2015.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.

Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Cosa si paga?

Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:

– l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

– gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

– le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate.

 

Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.

Cosa non si paga?

Il contribuente non deve pagare le sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

 

 

Come presentare la domanda di rottamazione?

Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Se il contribuente ha in corso un giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata, in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi rinunciare.

 

 

Come e quando pagare?

Nella istanza il debitore dovrà indicare se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).

 

Per chi ha manifestato l’intenzione di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto  corrente  eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;

b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

 

Quando si decade dalla sanatoria?

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

 

I versamenti già effettuati sono trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

 

Riprendono così a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti sospesi.

Pignoramenti precedenti e futuri

Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

 

 

Chi ha in corso una rateazione?

Può aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

 

In particolare il decreto legge stabilisce la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei  carichi   affidati,  nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

 

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

 

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale   dilazione   ancora   in   essere precedentemente accordata da Equitalia.

 

 

Cosa non rientra nella rottamazione

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati a Equitalia recanti:

 

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

 

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

 

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione semestrale del 10%).

Fonte: www.laleggepertutti.it

Tags: cartelleequitalia
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