Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi ex Legge 104

La Cassazione ha stabilito il licenziamento dei lavoratori che utilizzano il permesso per assistere il familiare disabile per attività ricreative 


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Un tema molto ricorrente è quello dei permessi realtivi alla ex Legge 104 per assistere una familiare disabili, in quanto rappresenta una delle tutele alle quali si fa più ricorso. Ultimamente su questa agevolazione si è discusso assai anche nei giornali nazionali, dove è stata riportata la notizia di un dipendente marghigiano delle Poste che utilizzava i permessi in questione per assistere il familiare disabile, per seguire in trasferta la squadra di calcio. L’uomo è stato poi smascherato dalla Guardia di Finanza e denunciato. In effetti, che si tratti di un comportamento scorretto è troppo evidente. Ma sulla questione dell’abuso dei permessi lavorativi per assistere un familiare disabile si è espressa recentemente anche la Cassazione, con la Sentenza n. 8784 del 30/4/2015, che ha dichiarato il licenziamento legittimo del dipendente che abusa delle ore concesse dell’ex Legge 104, magari andando a fare i suoi comodi. Per la Cassazione, infatti, è legittimo dal momento che viene a essere leso il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. Nello specifico della sentenza, il caso in questione si riferiva ad una persona che era stata licenziata per aver “partecipato ad una serata danzante” durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave. In sostanza, paghiamo noi cittadini, quelle ore che dovrebbero essere utilizzate per aiutare una persona non autosufficiente. Inoltre, si legge nella sentenza: “questa esigenza costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa”. Le agevolazioni per i lavoratori che assistono il familiare con handicap, sono stabilite dall’articolo 33 della legge 104/92. I permessi possono consistere in tre giorni al mese di permesso retribuito o in due permessi giornalieri, in alcuni casi. I parenti della persona con handicap certificato che possono usufruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito sono: il genitore, il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (nonni, fratelli, etc) o entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge siano deceduti o affetti da patologia invalidante.