Il Tar sospende il calendario della caccia sarda: vittoria ecologista

Accolto il ricorso della Lega per l’abolizione della caccia


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Hanno vinto ancora una volta loro, gli ambientalisti: Il Tar sospende il calendario della caccia in Sardegna, tutto da rifare per i cacciatori. Esulta il Gruppo di Intervento giuridico che rende note tutte le motivazioni: “Il T.A.R. Sardegna, con l’ordinanza n. 303/2013 del 17 settembre 2013, ha deciso la sospensione del calendario venatorio regionale della Sardegna (decreto assessoriale n. 19 del 4 luglio 2013) accogliendo l’istanza presentata nell’ambito del relativo ricorso dalle associazioni ecologiste Lega per l’Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Earth, grazie al prezioso operato dell’avv. Massimo Rizzato, del Foro di Vicenza. 

I Giudici amministrativi sardi hanno ritenuto fondamentale l’assenza del preventivo e sostanzialmente vincolante parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), previsto dall’art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i., disposizione che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale (cfr. Corte Cost. n. 227/2003 e 4/2000) e che quindi si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale.

L’udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata per il 19 marzo 2014.

Il ricorso ecologista è imperniato su vari motivi di illegittimità che investono l’intero calendario venatorio:

*  è stato emanato in assenza  di un piano faunistico-venatorio, violando le norme più importanti della Legislazione nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria (artt. 10 della legge n. 157/1992 e s.m.i., 19-20 della legge regionale n. 23/1998 e s.m.i.), in quanto la redazione del piano è stata voluta dal Legislatore come atto propedeutico e fondamentale per la pianificazione e programmazione della gestione della caccia e della conservazione del patrimonio faunistico;

* tuttora non risulta effettuata alcuna procedura di valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività venatoria nelle aree classificate quali siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.) rispettivamente ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, come previsto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e già richiesto anche  dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(nota n. 26029/T-A11 del 10 luglio 2012;

* non è stato neppure sottoposto al preventivo parere all’I.S.P.R.A., nonostante l’art. 18, comma 4°, della legge n. 157\1992 e s.m.i. preveda che “le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Ispra), pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”, con varie previsioni di caccia prive di motivazione (caccia alla Pernice sarda ormai rara, caccia alla Beccaccia fino al 19 gennaio 2014 e non al 10 gennaio 2014, perché dopo inizia la migrazione pre-nuziale secondo il noto “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, la guida comunitaria in materia).

Come si ricorda, le associazioni ecologiste Amici della Terra, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia hanno, poi, hanno inoltrato specifico ricorso (16 luglio 2013) alla Commissione europea e alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo avverso il calendario venatorio regionale approvato senza alcuna preventiva e vincolante procedura di valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività venatoria nelle aree classificate quali siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Dall’istanza ecologista sono stati coinvolti anche il Ministero dell’ambiente e l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente (Servizio tutela della natura e Servizio valutazione impatti).

In buona sostanza, constatata la scarsa sensibilità ambientale in sede di elaborazione del calendario venatorio regionale, nonché la perdurante assenza del legame cacciatore – territorio, non rimane che il terreno del diritto per ristabilire condizioni accettabili di gestione del patrimonio faunistico isolano.

Ricordiamo, poi che il legame cacciatore – territorio è uno dei punti fondamentali del quadro normativo in tema di caccia c.d. sostenibile, come riconosciuto anche recentemente dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 142/2013),  tuttora assente in Sardegna nonostante le precise disposizioni della legge n. 157/1992 e s.m.i. e della legge regionale Sardegna n. 23/1998 e s.m.i.

Non sono bastati alla classe politica regionale sarda più di vent’anni dalla legge nazionale e quindici dalla legge regionale per attuarlo, solo ed esclusivamente per fare un favore alle parti più retrive del mondo venatorio isolano.

Ora i Giudici amministrativi sardi hanno ancora una volta accolto le richieste ecologiste”.


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