Il bacio sulla guancia? Una violenza, ma non di tipo sessuale

Ecco cosa ha stabilito la Cassazione in merito…


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La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 18679/2015 affronta la questione “bacio sulla guancia” riconoscendone una figura di reato diversa dalla violenza sessuale; in particolare i giudici di legittimità si pronunciano sulla decisione della Corte di Appello distrettuale, la quale condannava ai sensi dell’articolo 609-bis del codice penale, il fatto per il quale, l’imputato si era limitato a dare un bacio sulla guancia.

La sentenza sofferma la sua attenzione sulla natura di “atto sessuale” del comportamento oggetto di contestazione; nella decisione viene sottolineato come il reato in esame sia connaturato dalla autodeterminazione personale del soggetto di compiere atti sessuali in piena autonomia e libertà, pertanto trova la sua tutela in norme di rango costituzionale, come per esempio l’articolo 2 e l’articolo 3, ove nel primo è riconosciuta la inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo e nel secondo, è altresì individuato il totale sviluppo e promozione della persona.

A tal proposito i Supremi Giudici asseriscono che “La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissata”. La Cassazione continua adducendo che l’atto sessuale deve essere definito in modo obiettivo, non escludendone quindi il fine ludico ovvero lo scopo di umiliare la vittima/persona offesa, così come precedentemente indicava in passate sentenze (cfr. Cass. n. 25112/2007 e n. 35625/2007).

Fonte: Bacio sulla guancia: è violenza ma non sessuale 
(www.StudioCataldi.it) 


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