Selezione per comunicatori pubblici in Sardegna, la Regione si difende e spiega. La Direzione generale per la comunicazione della Presidenza conferma la correttezza della predetta procedura e specifica quanto segue:
“La ricognizione effettuata è stata indirizzata a tutte le Direzioni Generali del Sistema Regione che comprende gli Assessorati, gli Enti e le Agenzie regionali, ed è stata avviata in data 19 ottobre scorso, dal Direttore del Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi della predetta Direzione Generale per la Comunicazione.
Con la nota trasmessa in tale data si è avviata la ricognizione interna effettuata per verificare la presenza e la disponibilità di 2 comunicatori pubblici (L.150/2000 e DPR 422/2001) all’interno del strutture del Sistema Regione. E’ stata avviata in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 56/1 del 18 ottobre 2016, riguardante “POR FESR 2014/2020 – Asse II – Azione 2.3.1. Progetti e-Democracy 3.0 e ParteciPA 2.0 e attribuzione competenza Archivio storico alla Direzione generale per la Comunicazione”.
La medesima delibera, nell’Allegato 1, all’interno del progetto ParteciPA 2.0, prevedeva anche, laddove non si fossero reperite all’interno del Sistema Regione le predette professionalità, la possibilità di ricorrere al reclutamento esterno seguendo il dettato dell’art.6 bis della LR n.31/98 che definisce i presupposti da cui deriva per l’Amministrazione la facoltà di fare ricorso a soggetti esterni dicendo che devono essere dotati di “alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche per prestazioni che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione stessa, non previste dunque all’interno degli organici dell’Amministrazione e a cui è impossibile far fronte con le risorse professionali presenti al suo interno”.
Il riferimento a tale disposizione aveva quindi nella nota ricognitiva unicamente una valenza di richiamo normativo che contribuiva a meglio qualificare il livello dell’apporto ricercato e non costituiva in alcun modo ostacolo all’emergere di tali professionalità, all’interno del Sistema Regione laddove presenti, disponibili e dotate del nulla osta della struttura di appartenenza.
Nel condurre le fasi descritte questa Direzione generale per il tramite del Servizio competente ha dunque dato puntuale applicazione alla deliberazione n.56/1 del 18 ottobre 2016 ed alla LR 31/98″.












