L’Associazione Libertade”: “Ancora una volta denunciamo la condannabile pratica di utilizzare forzatamente, e senza alcun presupposto, il diritto penale per limitare la libertà di pensiero e di azione politica, oltre che per sostenere subdolamente e rendersi conniventi con quanto Israele sta perpetrando a danno del Popolo Palestinese”.
“Apprendiamo che negli scorsi giorni sarebbe stata aperta un’ indagine per i reati di propaganda e istigazione a delinquere (art.604 bis c.p.) e violazione della normativa paesaggistica e ambientale (articolo 181 d.lgs 42/2024), riportiamo le motivazioni con cui il Pubblico ministero ha rigettato la richiesta di sequestro, escludendo gli assurdi reati ipotizzati dalle forze dell’ordine: “l’ipotesi ex articolo 604 bis punisce ogni forma di propaganda discriminatoria penalmente illecita che non deve consistere nella semplice espressione di idee, ma deve estrinsecarsi in attività finalizzate a influire concretamente sulla psicologia altrui e di conseguenza sull’altrui comportamento attraverso la raccolta di consensi diretta a convincere i terzi a porre in essere talune condotte delittuose animate dalla finalità discriminatoria (…).
Nel caso di specie si ravvisa la semplice esposizione di un cartello che richiamava, in maniera condivisibile o meno, l’attuale situazione nello stato di Israele e nella zona controllata dallautorità palestinese stigmatizzando le condotte tenute che secondo alcuni osservatori comporterebbero crimini di guerra se non una forma di genocidio.
A tal fine infatti si richiamava la possibile persecuzione anche in deroga al principio di territorialità degli autori di tali crimini, non risulta invece alcuna forma specifica di istigazione all’odio e alla discriminazione nei confronti dei cittadini dello stato d’Israele, pertanto la condotta risulta espressione del principio di libertà di pensiero, e condivisibile o meno, non rientra nel raggio d’azione della norma penale.
Ancora più stringate argomentazioni merita la evidenziazione della mancanza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’articolo 181 poiché non vi e stato alcun lavoro opera in zona protetta e vincolata ma solamente l’esposizione di un manifesto su un cartello già presente”.












