A Macomer scatta l’obbligo di mascherine 24 ore su 24 in tutti i luoghi pubblici e all’aperto. A deciderlo, con tanto di ordinanza, è il sindaco Antonio Succu: “È necessario adottare misure più restrittive al fine di contenere la diffusione del Covid19, per questo motivo stiamo adottando ed è in pubblicazione l’ordinanza che ha per oggetto ‘ulteriorei misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città”. Obbligatorio indossare le mascherine anche “all’aperto sino al 10 settembre 2020”.
“Per l’intero arco della giornata, 24 ore su 24, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Ancora: “Rimane ferma la sospensione all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74”.













