La separazione dei coniugi comporta una serie di provvedimenti di carattere economico-sociale disposti dal Tribunale, per disciplinare le modalità con cui dovrà essere suddiviso il patrimonio della famiglia. La casa familiare può essere assegnata ad uno dei due coniugi o ad entrambi (in alcuni casi) proprio perché tale assegnazione prescinde dalla titolarità della proprietà. Inoltre il giudice nell’interesse dei figli, accertata l’assenza di conflittualità fra gli ex partner, può assegnare al genitore collocatarioanche solo una parte dell’immobile precedentemente adibito a casa familiare. Infatti si vuole tutelare l’esigenza primaria dell’interesse dei minori, a garanzia del loro benessere. A dirlo è stata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11783 dell’8 giugno 2016, che in breve ha respinto la domanda dell’ex marito che chiedeva di rientrare in possesso dei locali adibiti un tempo a casa che gli erano stati assegnati dal giudice in primo grado.
fonte: blastingnews.com













