Radio Zampetta Sarda: le guardie ecozoofile ci mostrano le linee guida per i proprietari di un cane

Quali sono i doveri dei proprietari dei cani? Le guardie ecozoofile ne parlano a Radio Zampetta Sarda.


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N COLLABORAZIONE CON IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOZOOFILE LUCA MURA DELL’ ASSOCIAZIONE “FARE AMBIENTE ” VI PRESENTIAMO LE LINEE GUIDA PER I PROPRIETARI O DETENTORI DI UN CANE.
SARÀ ARTICOLATO IN PIÙ PUBBLICAZIONI.

DOVERI DEI PROPRIETARI/DETENTORI
Il proprietario o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale, e ne risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali, cose, provocati da esso. Chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

DOVERE DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
La legge stabilisce che è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni.
Per quanto riguarda i cani, l’identificazione poteva avvenire attraverso un tatuaggio, ma dal 1 gennaio 2005, il microchip, è l’unico sistema identificativo nazionale valido e obbligatorio per tutte le razze di cane; nel caso il tatuaggio sull’animale non fosse più leggibile il padrone deve procedere con la nuova registrazione.
Il cane deve essere registrato presso l’anagrafe canina: si tratta di una banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia per mezzo di microchip. Lo scopo dell’anagrafe è di combattere il randagismo e di fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e di conseguenza il suo legittimo proprietario (anche se si tratta di un canile).
La normativa prevede che i cani siano microchippati e registrati tra 30 gg. e 2 mesi di vita presso il proprio veterinario o presso la ASSL. La mancata microchippatura e mancata registrazione anagrafica è punita con una sanzione amministrativa tramite gli organi di competenza Art. 4, C8 e Art. 5, C6 L.R. 21/94 (L.R. Sardegna) e si dispone di regolarizzare entro dieci (10) giorni, l’inosservanza verrà trasmessa alla A.G. (AUTORITA’ GIUDIZIARIA) Stessa cosa per le altre Regioni italiane.

NASCITA CUCCIOLI
I proprietari devono comunicare la nascita dei cuccioli al Servizio Veterinario Locale.

DIRITTI DEI CANI
La legge prevede che anche i cani abbiano diritti come essere senzienti. I cani hanno diritto di: avere un posto al riparo da tutte le intemperie, ben dimensionato per la loro etologia, e stazza, hanno bisogno di pasti quotidiani variegati ed adatti alla loro alimentazione, sempre presenza di acqua pulita senza che nei recipienti vi siano tracce di melma, hanno bisogno di relazionarsi con altri cani, questo come detto in precedenza sopratutto da piccoli per evitare che abbiano comportamenti aggressivi sia con l’uomo che con alti cani.
La corte di cassazione ha stabilito che, è diritto del cane abbaiare. Il cane come mezzo di comunicazione di fatti abbaia, detto ciò dobbiamo capire il perché il cane sta abbaiando; potrebbe avere fame, sete, bisogno di compagnia o addirittura sta segnalando un possibile pericolo per lui o per il padrone o per il territorio. Questi comportamenti vanno osservati, si dovrebbe tuttavia da cuccioli, farsi seguire da un educatore cinofilo per educarci al nostro comportamento verso l’animale per capire le esigenze e nel contempo trasmettere sicurezza al cane per evitare che magari nelle ore dove siamo fuori casa questo abbai per la mancanza di affetto.
Il cane che abbaia non a tutti lascia indifferenti, anzi, ci si allarma per la maggior parte dei casi, ad altri da fastidio per diverse ragioni, riposo in primis…
Benchè la legge stabilisca che è diritto del cane di abbaiare, dall’altra potrebbe anche punirla come disturbo alla quiete pubblica, di fatto, in certi comuni potrebbe vigere l’ordinanza che vieta qualsiasi rumore molesto continuativo Art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone secondo cui, chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00. In questo caso potremmo vederci anche il sequestro dell’animale perché cosa pertinente al reato.

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