I dati resi noti dal Presidente del Tribunale Ecclesiastico della Sardegna, Don Mauro Bucciero, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2014, sulle cause principali di nullità del matrimonio canonico, impongono una breve riflessione sulla scelta del matrimonio religioso nella società moderna. Nell’anno appena trascorso, la percentuale di cause di nullità per incapacità del consenso a causa del difetto di discrezione di giudizio sono sensibilmente aumentate fino a raggiungere la percentuale del 36 per cento, a fronte della restante percentuale distribuita tra gli altri capi di nullità: esclusione dell’indissolubilità, esclusione della prole, incapacità psichica.
Si tratta dei casi in cui il contraente esprime il consenso senza la sufficiente libertà interiore a causa di una limitazione derivante da una incapacità a compiere una valutazione critica sull’oggetto del consenso, ovvero i diritti e doveri del matrimonio che si andrà a contrarre. Si può infatti compiere una valutazione su una cosa che si sceglie ritenendola buona ma non essere in grado di realizzarla. L’incapacità in questione non sempre dipende da una patologia nel senso classico del termine potendo trattarsi di una ” seria anomalia che comunque la si voglia definire” (Allocuzione Giov.P. II) è in grado di compromettere la capacità decisionale del contraente. Come nell’ipotesi in cui il coniuge sia limitato da una forma di dipendenza da una figura familiare, ad esempio la madre, il padre, la sorella, oppure da una forma di egoismo o egocentrismo che incidono impedendo la realizzazione della vita coniugale e dei suoi beni essenziali: l ‘unità, l’indissolubilità, il bene della prole e dei coniugi.
L’incidenza di tale capo di nullità ci riporta alla riflessione iniziale.
La scelta del matrimonio e della famiglia nella società moderna sono compiute in modo immaturo e affidate più ad una realizzazione di un interesse egoistico finalizzato al soddisfacimento dei propri desideri piuttosto che alla realizzazione di sè in unione e complementarietà con l’altro. Segno di una società nella quale le dipendenze familiari stentano a diminuire e in cui il matrimonio viene visto come autorealizzazione e non come dono reciproco che diventa possibile attraverso un cammino quotidiano fatto anche di sacrifici, compiuti nel reciproco rispetto, finalizzati alla realizzazione e alla crescita della coppia e della prole.
Va ricordato che il ricorso al Tribunale Ecclesiastico è possibile anche ai non abbienti attraverso il gratuito patrocinio e che in ogni caso, una causa di nullità in primo grado ha un costo non superiore a euro 5.000. Quanto agli aspetti patrimoniali, ottenuta la nullità del matrimonio non si perde automaticamente l’assegno di mantenimento stabilito in sede civile in favore del coniuge più debole ma solo se la sentenza della Corte d’appello di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità passa in giudicato prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica.
Valeria Aresti
Avvocato del foro civile e del foro ecclesiastico












