Tirocinanti non pagati al Tribunale di Cagliari, il Ministero della Giustizia esclude 200 giovani laureati cagliaritani.
Una sorta di ingiustizia escludere tanti tirocinanti dal ricevere le borse di studio stanziate dal Ministero della Giustizia: perché non riconoscere a favore di tutti gli stagisti un rimborso, a prescindere da criteri inidonei e incompatibili, sulla base del solo principio per il quale ogni forma di lavoro ha pari dignità e merita di essere riconosciuta e valorizzata?
A chiederlo a gran voce è Francesco Accardo – Centro studi Riformatori Sardi – che spiega quanto sta accadendo: “Il tirocinio presso gli uffici giudiziari italiani – dice – prevede l’affiancamento del tirocinante ad un magistrato per un periodo di diciotto mesi nello svolgimento delle ordinarie attività dell’ufficio. Possono accedere i laureati in giurisprudenza che abbiano meno di trenta anni ed una media di voto pari ad almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, privato, processuale civile, commerciale, penale, processuale penale, del lavoro e diritto amministrativo ovvero abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110. In caso di esito positivo del tirocinio viene rilasciato al tirocinante un attestato che vale, in parte, ai fini della pratica legale e costituisce valido titolo per l’ammissione al concorso in magistratura”.
I TIROCINII. Coadiuvare i magistrati assegnatari nel loro lavoro quotidiano è una opportunità formativa unica che consente ai giovani laureati che accedono allo stage presso gli uffici giudiziari di confrontarsi in prima persona con il lato pratico e la dimensione applicativa del diritto. Al di là dell’innegabile contributo che questa esperienza apporta alla formazione dei tirocinanti, la frequentazione assidua dello stage implica lo svolgimento di un’attività di carattere lavorativo per la quale sarebbe equo garantire un indennizzo sia per compensare le spese sostenute sia per riconoscere dignità al contributo lavorativo e collaborativo apportato al buon funzionamento degli uffici giudiziari.
Non sono previste forme di retribuzione, ma vi è l’attribuzione di una borsa di studio, determinata in misura non superiore a 400 euro mensili, alla ricorrenza di precise condizioni. Nel 2015, i fondi stanziati per detta borsa di studio hanno garantito a tutti i tirocinanti richiedenti un riconoscimento economico per l’attività prestata. Nel2016, acausa dell’incremento del numero dei tirocinanti in tutta Italia, quegli stessi fondi sono risultati insufficienti con la conseguenza che, secondo la graduatoria provvisoria degli ammessi pubblicata il 15 u.s., sono risultati idonei ad essere beneficiari della borsa di studio solo coloro con reddito ISEEU non superiore a 42.012,21 euro e circa 1.300 tirocinanti sono rimasti esclusi.
BORSE DI STUDIO. Sulla base di quanto sopra evidenziato, detta esclusione appare ingiusta poiché la formula della borsa di studio basta sul valore ISEEU equipara lo stage al percorso universitario nonostante il tirocinio sia di fatto ben più equiparabile ad una effettiva posizione lavorativa dalla quale mutuano le modalità di svolgimento, l’obbligo di performance nonché il regime tributario dal momento che la borsa di studio è equiparata sul piano fiscale alle retribuzioni derivanti da lavoro dipendente e concorre a formare reddito. La semplice attribuzione di borse di studio come compenso per il servizio offerto dai giovani tirocinanti – nonostante lo stage giudiziario non sia nato come attività di studio ma sia stato istituito al fine di migliorare l’efficienza del sistema attraverso l’introduzione di uno strumento che aiutasse a smaltire il carico di lavoro degli uffici – diventa ancor più svilente nel momento in cui molti dei tirocinanti richiedenti sono rimasti esclusi da tale attribuzione sulla base di criteri non meritocratici ed incompatibili con la natura del lavoro svolto. Il criterio ISEE utilizzato per attribuire le suddette borse di studio è infatti assolutamente non meritocratico e non tiene conto della quantità o qualità di lavoro svolto dai singoli tirocinanti, i quali sono rimasti esclusi dal beneficio non per ragioni legate al merito o alla produttività ma al solo indicatore reddituale delle proprie famiglie preso in riferimento.










