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“Circa 767 su 1200 posizioni nell’Agenzia delle Entrate erano ricoperte indebitamente da personale non avente la relativa qualifica dirigenziale, essendo stati promossi sul campo e senza un regolare concorso, attraverso l’uso indebito dell’istituto della reggenza. Perciò tutte le cartelle tributarie firmate negli ultimi dieci anni potevano essere dichiarate nulle perché prive del potere di firma del presunto dirigente.
C’è una sentenza del Tar Lazio (n.ro 06884/2011), secondo la quale “configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001”; in pratica, ben 767 funzionari su 1.143 totali (più della metà) sono stati nominati in modo illegittimo; il Tar ha sancito che se il dirigente è privo di qualifica, anche l’atto da questi firmato è nullo. Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esattoriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi.
Il governo Monti, aveva cercato di porre rimedio con una sanatoria, Legge 44/2012 Art. 8 comma 24, che ha convalidato gli incarichi affidati senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, aveva autorizzato anche l’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie; una sentenza del Consiglio di Stato n. 5451/2013 del 18.11.2013 aveva successivamente dichiarato incostituzionale la norma sanatoria, chiamando in gioco la Corte Costituzionale.
La Suprema Corte (sent. n. 37 del 17.03.2015) ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. In questo caso il dirigente è, in realtà, un funzionario “facente funzioni”, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, “a tempo indeterminato”;
Il risultato è che tali soggetti non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulli bensì del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte; in sostanza, secondo la Corte, è stato eluso il principio secondo cui nel pubblico impiego anche le funzioni di dirigente si acquistano con il concorso pubblico anche nell’ipotesi in cui gli incarichi vadano al personale interno;
Non si contano, ormai, le pronunce dei giudici di merito di tutta Italia che, a più riprese, hanno condannato, con la sanzione massima della nullità, gli atti impositivi sottoscritti dai falsi funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in quanto qualificati dirigenti a mezzo di insondabili cooptazioni e non a seguito di trasparente concorso pubblico”.
La portavoce Emanuela Corda chiede nell’interrogazione che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il Ministro, per evitare un gravissimo e dannoso contenzioso a danno dello Stato e dei cittadini, non reputi opportuno riportare il debito al suo importo originario annullando tutte le maggiorazioni calcolate, quali interessi e sanzioni indebitamente applicate.