Si può: è legittimo registrare una conversazione di nascosto al tel

Lo afferma la Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare

 


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La registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi, può essere acquisita legittimamente al processo e non necessita di un’autorizzazione da parte del GIP, poichè non si tratta di un’intercettazione in senso tecnico.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 24288/2016 (qui sotto allegata). 
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, che aveva sostenuto l’inutilizzabilità della registrazione fonografica riguardante un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto avevano proceduto all’arresto della donna. 
In realtà, precisano i giudici, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni.

Fonte: Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare 
(www.StudioCataldi.it) 


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