Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: “Riaprono i negozi di abbigliamento, vestiti da sanificare sempre”

Ecco il testo integrale dell’ordinanza emanata questa notte dal governatore Solinas: riaprono parrucchhieri, estetisti, tatuatori e anche negozi di abbigliamento. Ma sanificazioni sempre, dopo che ogni singolo vestito viene provato dal cliente. “I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita”


Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: “Riaprono i negozi di abbigliamento, vestiti da sanificare sempre”.
Ecco il testo integrale dell’ordinanza emanata questa notte dal governatore Solinas: riaprono parrucchhieri, estetisti, tatuatori e anche negozi di abbigliamento. Ma sanificazioni sempre, dopo che ogni singolo vestito viene provato dal cliente. “I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita”.
L’ordinanza di Solinas, ecco il testo:
Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura delle attività inerenti
servizi alla persona ( quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ), nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico su ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dalComitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, con le
seguenti ulteriori condizioni:
a) L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente peressere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione
sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
b) Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra
persone;
c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti
sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici oasciugamani monouso;
d) Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli  operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;
e) Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i
locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi
eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale
con le rispettive associazioni di categoria.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli
indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa
riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di
Sanità per ciascuna regione.
I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute
pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al
presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone
comunicazione alla Regione.
Art. 2) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di
trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50,
nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori
previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura degli esercizi
commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del
distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l’accesso al
negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di
addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di
almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno
l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine
chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente
arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della
successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei
prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti,
preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì,
mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche
per l’igienizzazione delle mani.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli
indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa
riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di
Sanità per ciascuna regione.
I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute
pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al
presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone
comunicazione alla Regione.
Art. 3) Sono soppressi gli articoli 23 e 24 dell’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020.
Art. 4) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 maggio
2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse
prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza
dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai
competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e
sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di
tutti i soggetti coinvolti
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente
ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).


In questo articolo: